Per chi, invece, sarà costretto a pagare l’imposta sulla detenzione della tv che cosa succede se nella rispettiva bolletta elettrica si ci accorge della presenza di un errore sul canone Rai, magari per mancata detenzione della televisione oppure perché addebitato su altra bolletta?
Di seguito si riporta la Guida con tutte le istruzioni da seguire, caso per caso.
PER TUTTE LE ULTIME NEWS SU CANONE RAI: COME PAGARE E COME RICHIEDERE L’ESENZIONE:
CANONE RAI IN BOLLETTA: COME FARE IN CASO DI ERRORE
1) CANONE RAI GIÀ PAGATO CON ALTRA UTENZA
Chi si ritroverà addebitato nella bolletta della luce il canone Rai anche nel caso in cui, ad esempio, abbia già pagato con un’altra utenza l’abbonamento televisivo, deve inviare apposita comunicazione al Fisco per segnalare il doppio addebito e così evitare di pagare due volte.
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Tuttavia esistono ulteriori circostanze in cui possono trovarsi i contribuenti a luglio, con l’arrivo delle precedenti rate del canone Rai in bolletta, per le quali ancora non si sa come ci si dovrà comportare per evitare di pagare l’imposta sulla tv più volte o in maniera indebita.
Ecco i casi più complessi:
2) NON SI DETIENE LA TV E SI E’ INVIATA LA DICHIARAZIONE ENTRO IL 16 MAGGIO
Nel caso il contribuente non abbia una televisione ed abbia provveduto ad inviare entro il 16 maggio il modulo con cui richiedere l’esenzione, compilando l’apposita sezione, ossia il quadro A, non è tenuto a pagare il canone Rai. Se l’addebito giunge comunque in bolletta è dunque possibile e lecito non effettuare alcun versamento.
3) NON SI DETIENE LA TV E SI E’ INVIATA LA DICHIARAZIONE TRA IL 16 MAGGIO E IL 30 GIUGNO
Qualora il contribuente non detenga una tv ed abbia provveduto a trasmettere l’apposita dichiarazione in un periodo intercorrente tra il 16 maggio e il 30 giugno, la norma stabilisce che l’esenzione sia valida soltanto per il 2° semestre. Questo per via del fatto che il ritardo nella comunicazione fa automaticamente cadere il diritto all’esonero per i primi 6 mesi.
In realtà si viene a porre un problema dal momento che l’importo dell’addebito del canone tv è di 100 euro. Quindi ci si chiede se l’esenzione per il 2° semestre arrivi ad implicare che il contribuente sia tenuto a versare il 50% del canone (50 euro) oppure, al contrario, che lo stesso non sia tenuto a pagare le rate da luglio ad ottobre (dovendo così versarne 40)?
Nonostante non sia ancora chiara la questione si propende per la prima opzione (pagare 50 euro), tuttavia resta il fatto che le prime 6 rate, vale a dire quelle da gennaio a giugno, saranno addebitate sulla bolletta di luglio, e saranno di 60 euro. Nel caso, quindi, in cui il contribuente abbia comunicato, nei tempi, la mancata detenzione dell’apparecchio televisivo negli ultimi giorni di giugno, cosa succede con l’arrivo della bolletta di luglio?
Si dovranno pagare i soli 50 euro, o si dovrà segnalare l’errore all’Agenzia delle Entrate? E, ancora, cosa si dovrà fare se in bolletta l’importo del canone Rai dovesse risultare superiore? Su questi punti si attendono ancora precisi chiarimenti.
4) CANONE RAI ADDEBITATO SU ALTRA UTENZA
Quando il canone Rai è addebitato su un’altra utenza il contribuente non è tenuto ad effettuare il pagamento. Nello specifico, bisogna compilare il quadro B della dichiarazione per l’esenzione, un adempimento questo che può essere fatto in qualsiasi momento e non per forza entro il prossimo 16 maggio.
Nel caso, peraltro non così remoto, che l’addebito del canone Rai arrivi ugualmente in bolletta è alto, è stato già chiarito con decreto dello Sviluppo Economico che l’utente può dichiarare la sussistenza di sussiste un’altra utenza elettrica “per la quale uno dei componenti il nucleo familiare è già tenuto al pagamento”.
Dubbi che, invece, rimangono ancora irrisolti riguardano che cosa si deve fare nel caso in cui l’utente si trovi a pagare soltanto la parte relativa all’elettricità e non il canone Rai, in quanto ancora non si sa se sia compito dell’azienda elettrica effettuare le relative azioni di sollecito.
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