Codice della Strada: passaggio con luce rossa, quando è nulla la multa?

Il disposto della sentenza del Giudice di Pace di Lecce, n. 825/16, con la quale è stato accolto l’opposizione del trasgressore tesa all’annullamento di un verbale, per il passaggio con luce rossa ad un impianto semaforico, rilevato con strumento, del quale né la ditta operatrice né il Comune hanno confermato l’omologazione con successivi decreti.

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Orbene, la Circolare del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2005 può estendersi anche all’apparecchio a infrarossi destinato a identificare le infrazioni al Codice della Strada, quindi il dispositivo è destinato a essere impiegato esclusivamente con la presenza e sotto il costante controllo di un operatore di polizia stradale per tutto il periodo di rilevamento.

Innanzitutto, si deve far chiarezza in merito alla rilevazione e utilizzo della strumentazione.

L’art. 201 del d.lgs. 285/92 Notificazione delle violazioni, prevede che, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) omissis…

Inoltre, questo articolo è stato modificato dalla Legge 120/2010, in particolare ai commi.

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

Questa precisazione legislativa è importante per il proseguo, come pure è fondamentale la natura dell’infrazione, si ricorda che l’art. 142 detta i principi relativi alla rilevazione della velocità e l’art. 146 quelli sanzionatori per il passaggio con luce rossa, in quanto, il precetto è contenuto all’art. 41 segnali luminosi.

La circolare del 2005, è stata emessa a seguito e per effetto di alcune sentenze dei giudici di pace del 2004 con le quali erano stati annullati alcuni verbali di contestazione per la violazione dei limiti di velocità di cui all’art 142 C.d.S perché, a parere dei giudici, gli apparecchi utilizzati non erano stati sottoposti a “taratura periodica”.

La faccenda si è complicata ancora di più quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, procedendo al riesame dell’omologazione degli apparecchi di controllo modello Autovelox 104/C2 e Autovelox 105SE prodotti dalla ditta Sodi Scientifica di Firenze, per dichiararne la possibilità di utilizzo anche in modalità di funzionamento completamente automatico, con il provvedimento di conferma dell’omologazione del 16 giugno scorso, ha precisato che gli organi di polizia stradale che utilizzano questi dispositivi sono tenuti ad effettuare periodiche verifiche di taratura degli strumenti con intervalli comunque non superiori ad un anno.

Tale prescrizione, che non era presente nella precedente omologazione, ha fatto nascere molti dubbi negli operatori del settore ed ha destato non poco sconcerto tra le Forze di Polizia. Le immediate problematiche applicative sono state individuate in ordine all’utilizzabilità degli strumenti di cui le Forze di Polizia dispongono e che, in gran parte dei casi, sono impiegati da più di un anno e riguardo alle modalità di effettuazione della citata operazione di taratura, atteso che non esistono centri abilitati ad effettuarla né norme che ne impongano la costituzione.

Con la circolare del 30 giugno 2005, il Ministero dell’Interno cerca di fare chiarezza sulla questione precisando che la taratura non è necessaria per gli apparecchi che, durante il loro funzionamento, sono costantemente presidiati da un operatore di Polizia. Infatti, in questi casi, la sua presenza consente di verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Ritornando alla sentenza del Giudice di Pace è sottinteso che per il principio di specialità, deve essere applicato il dettato di cui all’art. 201 comma 1bis nel combinato disposto di cui all’art. 41 comma 11 :” Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni” e dell’art. 146 comma 3 “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 651”.

Nella sentenza si legge che la pattuglia operante non ha immediatamente contestato l’infrazione dell’automobilista trasgressore, poiché impegnata in altra operazione, quindi legittimamente giustificata.

Tuttavia va applicato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2005 secondo la quale gli agenti sono tenuti a vigilare sull’apparecchio per tutta la durata del rilevamento, come avviene per altri strumenti di controllo. Come dimostrato vi sono due fattispecie ben diverse.

Girolamo Simonato

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