CANONE RAI 2016 IN BOLLETTA: COME RICHIEDERE L’ESONERO?
TUTTE LE ISTRUZIONI PUNTO PER PUNTO LE TROVI NELLA CIRCOLARE DEL GIORNO N. 66 DEL 06.04.2016
A chiarirlo, la stessa Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza n. 86/2016 del 14 gennaio 2016.
CANONE ARI 2016: QUANDO SI PUO’ NON PAGARLO?
Come peraltro già specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2012 (nota prot. N. 12991 del 22 febbraio 2012, recepita dall’ABI con circolare n. 7 del 24 aprile 2012), la tassa sulla televisione risulta dovuta soltanto se l’apparecchio televisivo può ricevere le emissioni televisive e, dunque, risulta dotato di sintonizzatore.
Ne consegue che non devono scontare l’imposta né il monitor del computer, né il video che è collegato con sistema a circuito chiuso di videosorveglianza né tanto meno i teleschermi sui quali vengono proiettati eventuali video di pubblicità per i clienti, in quanto si tratta di mere “scatole” dove non è possibile trasmettere programmi televisivi.
LA VICENDA: ESEMPIO CONCRETO
La Commissione Tributaria Provinciale cita, criticando per eccesso di zelo il rappresentante della Guardia di Finanza, un caso concreto di accertamento effettuato presso una banca. Il soggetto in questione, infatti, aveva chiesto che venisse esibita la ricevuta del pagamento del canone Rai avendo constatato la sussistenza di un monitor che trasmetteva quanto rilevato nei locali dalle telecamere, in quanto convinto, presumibilmente, che, al di là del controllo dei clienti, lo schermo potesse anche prevedere la trasmissione di qualche programma televisivo.
La sentenza riporta, invece, che l’apparecchio in questione, di cui la Guardia di Finanza “con comportamento eccessivamente diligente rispetto ad altri compiti di istituto” ha verificato la detenzione presso la filiale, ritenendo fondato il mancato pagamento del canone speciale di abbonamento televisivo, è risultato in realtà completamente identificabile come solo “apparato di visualizzazione (monitor) in locale delle telecamere del sistema a circuito chiuso”.
Si tratta, quindi, di un apparato appositamente fabbricato dal fornitore il quale, in nessun caso, può considerarsi finalizzato, o viceversa adattabile, alla ricezione delle radioaudizioni dal momento che la visualizzazione del segnale avviene su un unico ingresso (S-Video) essendo, inoltre, privo di sintonizzatore tv, così come affermato e certificato dalla dichiarazione del fornitore del servizio di videoregistrazione e videosorveglianza presente agli atti.
CANONE RAI 2016: QUALI APPARECCHI ESCLUSI?
Gli apparecchi “atti” e “adattabili” alle radioaudizioni sono, quindi, stati definiti dal MISE lasciando espressamente fuori l’apparecchio privo di sintonizzatore radio che opera nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione.
Se ne deduce, in sintesi, che ogni qual volta in cui l’apparecchio televisivo non risulta corredato dagli accessori indispensabili per vedere i segnali tv (quali appunto sintonizzatore, scheda video tv e così via), lo stesso non può considerarsi un apparecchio televisivo a nessun effetto, e quindi anche il versamento del canone Rai non è dovuto.
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