Pensioni, come aumentarle: a chi e quando spettano le maggiorazioni

Redazione 30/11/15
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L’Inps, per tutelare alcune delle fasce più deboli della popolazione, ha stabilito che in certi casi, e per specifiche tipologie, le pensioni possono subire degli incrementi, le cosiddette maggiorazioni. I principali casi di aumento della pensione riguardano:

1) maggiorazione sociale;

2) quattordicesima;

3) incremento per soggetti disagiati.

Ma vediamoli nel dettaglio.

MAGGIORAZIONE SOCIALE

Per ciò che concerne la maggiorazione sociale si tratta di una prestazione destinata ai pensionati che hanno più di 60 anni, con trattamento minimo, nel caso in cui non possiedano redditi, di qualsiasi natura anche esenti, che risultino superiori a precisi limiti. La prestazione spetta in misura maggiore ai pensionati che hanno più di 65 anni.

Sia nel caso degli ultra sessantenni che per gli over 65, la maggiorazione sociale non è soggetta alla disciplina della perequazione automatica. L’incremento infatti non è automatico, bensì applicato dietro adeguata richiesta. La decorrenza scatta dal primo giorno del mese che segue la presentazione dell’stanza, e può spettare anche in misura ridotta, sulla base dei redditi conseguiti dal pensionato e dall’eventuale coniuge non separato.

QUATTORDICESIMA

Si tratta di un importo aggiuntivo sulla pensione di cui hanno diritto, a partire dal 2007, i pensionati dai 64 anni in su. Non tutti però: possono infatti beneficiarne soltanto coloro che risultano titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’Ago (l’Assicurazione generale obbligatoria), o di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo della medesima, purché gestito da enti pubblici di previdenza obbligatoria.  La quattordicesima viene erogata congiuntamente alla mensilità di luglio o all’ultima mensilità dell’anno.

Su cosa viene calcolata la quattordicesima?

– Anzianità contributiva totale, riguardante i soli trattamenti diretti e non quelli in favore dei superstiti, nel caso in cui il beneficiario sia titolare di entrambe le tipologie di prestazioni; qualora invece il soggetto abbia la sola titolarità di pensione ai superstiti, l’anzianità viene calcolata al 60%;

– gestione di appartenenza;

– possesso di un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, fatta eccezione per i redditi che derivano da tfr, assegni familiari, indennità di accompagnamento o arretrati sottoposti a tassazione separata.

INCREMENTO PER I SOGGETTI DISAGIATI

Si tratta di un’aggiuntiva maggiorazione, introdotta a partire dal 2002, che negli anni è progressivamente aumentata sino a raggiungere, nel 2015, un importo complessivo della pensione in misura pari a 638,83 euro.

Questa tipologia di maggiorazione, tuttavia, non spetta a tutti i pensionati, limitandosi esclusivamente a determinati soggetti che sono:

– ultra settantenni che percepiscono la pensione minima;

– chi ha 69 anni, 130 settimane di contributi e pensione minima;

– chi ha 68 anni, 390 settimane di contributi e pensione minima;

– chi ha 67 anni, 650 settimane di contributi e pensione minima;

– ultra settantenni che percepiscono assegno o pensione sociale;

– chi ha 66 anni, 910 settimane di contributi e percepisce assegno o pensione sociale;

– chi ha 65 anni, 1.170 settimane di contributi e percepisce assegno o pensione sociale;

– ultra sessantenni che percepiscono assegno di invalidità (invalidi totali) o pensione di inabilità (stato invalidante al 100%).

La maggiorazione viene erogata nel caso in cui i redditi dell’interessato(per l’anno 2015) non superano gli 8.304,79 euro se non coniugato, e i 14.135,55 euro, se invece coniugato. Vanno considerati i seguenti redditi: redditi assoggettabili all’Irpef (esclusa l’abitazione principale); redditi tassati alla fonte e redditi esenti (esclusi i trattamenti di famiglia).

Non vanno invece considerati: le pensioni di guerra; l’indennità di accompagnamento; l’indennità ciechi parziali; l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali; l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile; l’importo aggiuntivo previsto dalla legge finanziaria 2001;   i sussidi economici dei Comuni e di altri Enti erogati discontinuamente agli anziani.

L’ultima tipologia di maggiorazione, infine, spetta agli ex combattenti, con decorrenza della pensione consecutiva al 7 marzo 1968, pari a 15,49 euro al mese. E’ valutata come parte integrante della pensione e dunque è soggetta alla perequazione automatica; nel caso di pensione integrata al minimo questa tipologia di maggiorazione non è assorbita.

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