Entro il 19 dicembre lo schema di decreto ministeriale otterrà l’ok della Commissione Giustizia della Camera. In vista di istituire controlli più serrati, e dunque scongiurare il fenomeno della copiatura dei pareri e degli atti da internet, i locali che fungeranno da sede per le prove saranno tutti schermati al fine di rendere impossibile qualsivoglia collegamento al web.
Previsti, poi, controlli a campione al momento dell’ingresso nei locali onde evitare che i candidati rechino con sé eventuali oggetti, quali codici esplicati, fotocopie di libri o altri strumenti informatici, che non dovrebbero essere introdotti.
Esclusivamente mediante posta elettronica certificata saranno inviate, a ridosso dell’avvio della prova, dal ministero della Giustizia al presidente della Commissione distrettuale le tracce dei temi. Sarà curata dal ministero della Giustizia anche la banca dati che conterrà tutti i quesiti che potranno essere rivolti ai candidati durante le prove orali.
La gestione del database sarà curata della direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del ministero, in affiancamento ad una commissione permanente presieduta dal direttore del Ced della Cassazione. Le domande ivi contenute verranno poi accresciute anche dai quesiti immessi dalle commissioni esaminatrici distrettuali durante ogni sessione di esame e a conclusione delle prove orali.
Non ci sono soltanto novità amare per i futuri avvocati: di buono si introduce infatti la possibilità di anticipare un semestre di tirocinio (quindi un terzo del totale) durante gli studi universitari. Entro un anno da quando il regolamento entrerà in vigore, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) stipulerà una convenzione quadro con la Conferenza dei Presidi delle facoltà di Giurisprudenza proprio per regolamentare lo svolgimento del tirocinio durante l’ultimo anno di studi universitari.
Con questo meccanismo il praticante, dopo la laurea, avrà modo di svolgere un tirocinio di 12 mesi e non più di 18. Se il praticante, pur conseguendo il diploma di laurea quadriennale o quinquennale, non provvede, entro sessanta giorni, a richiedere l’iscrizione all’apposito registro, il periodo di tirocinio nel corso degli studi universitari rimane privo di effetti.
Con riferimento, infine, all’abilitazione all’esercizio della professione in sostituzione dell’avvocato, il praticante può avanzare al Consiglio dell’Ordine (il quale sarà tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla presentazione) la richiesta dell’autorizzazione a esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica.
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