- l’innalzamento da 5.164,57 a 15mila euro dell’importo dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza ulteriori compimenti;
- il possibile conseguimento dei rimborsi di ammontare superiore a 15mila euro senza prestazione di garanzia, tramite una semplice dichiarazione annuale o tramite una richiesta trimestrale fornita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, oltre a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dimostri la fondatezza dei requisiti patrimoniali sanciti normativamente;
- il vincolo della garanzia per i rimborsi che superano i 15mila euro limitatamente alle situazioni di rischio.
Ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa della dichiarazione con cui si richiede il rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente il periodo di imposta consecutivo, sia al fine di applicare il visto di conformità che per revocare (totalmente o parzialmente) la somma richiesta originariamente a rimborso e destinarla in compensazione o detrazione. Analogo termine vale anche per la dichiarazione integrativa presentata al fine di accrescere la somma richiesta a rimborso e diminuire quella richiesta in compensazione o in detrazione.
Con attinenza alle istanze di rimborso trimestrale avanzate per gli anni d’imposta precedenti al 2015, mancanti del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non presunti dal connesso modello, la circolare n. 35/E del 2015 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, esclusivamente per il periodo transitorio, i requisiti previsti per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, verranno determinati prendendo in considerazione la situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa provvista del visto di conformità.
Se la dichiarazione presentata originariamente era già munita del visto di conformità, non essendo quindi necessaria alcuna dichiarazione integrativa, si dovranno valutare i requisiti alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ai fini, poi, dell’erogazione dei rimborsi IVA che mancano della prestazione di garanzia, nell’anno precedente la richiesta, qualora l’istanza di rimborso sia inoltrata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, non devono risultare cedute azioni o quote della medesima società per un importo superiore al 50% del capitale sociale.
Stesso requisito si applica anche ai casi in cui le quote o le azioni siano cedute nell’ambito del medesimo gruppo: in tal caso il contribuente sarà tenuto a presentare la garanzia per poter conseguire l’erogazione del rimborso. Le Entrate hanno precisato che la nuova disciplina dei rimborsi IVA viene applicata anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Per stabilire l’ammontare oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, anche con riferimento alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, entro comunque i limiti fissati per i rimborsi in procedura semplificata (fino all’importo massimo annuale di 700mila euro), si applica la franchigia del 10%.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento