Viene invece ridotta la soglia massima di esonero ammesso, che scala dagli 8.060 euro del 2015 ai 3.250 euro. La diminuzione dello sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato, stipulate nel 2016, rimette sul tavolo del confronto le agevolazioni contributive che ad oggi operano. Le imprese, ai fini dell’accesso ai benefici contributivi, sono tenute ad avere un documento, con validità di 120 giorni (DURC), attestante la regolarità contributiva rispetto agli obblighi normativi e contrattuali.
Per la stipula di nuove assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, viene concesso ai datori di lavoro l’esonero per la durata di 24 mesi dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, ad eccezione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. Tali assunzioni devono riguardare, però, lavoratori che durante i 6 mesi che hanno preceduto l’instaurazione del rapporto di lavoro non hanno avuto occupazioni a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro.
Tali lavoratori, inoltre, non devono essere stati già assunti dal medesimo datore di lavoro beneficiando dello stesso incentivo; infine non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento. Entro uno preciso massimale (3.250 euro annui) si configura uno sgravio totale, poi da riconsiderare in relazione alla durata temporale del rapporto di lavoro valutato. Sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico.
La legge 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha stabilito alcuni incentivi che prevedono una contrazione pari al 50% dei contributi Inps e Inail posti a carico del datore di lavoro, per un massimo di 12 mesi con le assunzione a termine, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione contrattuale da tempo determinato a tempo indeterminato.
Tale agevolazione viene applicata per le assunzioni di lavoratori con più di 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, con contratto di lavoro dipendente; per le assunzioni di donne che sono sprovviste di un impiego sistematicamente retribuito da almeno 6 mesi e che risiedono in Regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali UE (quali Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e alcuni territori del Centro-Nord).
L’agevolazione si applica anche, indipendentemente dal luogo di residenza, alle assunzioni di donne a cui manca un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; donne senza un’occupazione regolarmente retribuita da almeno 6 mesi, per tutti quegli ambiti professionali che, così come stabilito dal Decreto ministeriale dello scorso 13 ottobre, rivelano un elevato tasso di disparità tra uomo e donna, quali agricoltura, costruzioni, trasporti, energia, industria manifatturiera e comunicazioni.
Specifici incentivi, infine, ai sensi della legge n. 99/2013, sono stati previsti per i datori di lavoro che stipulano contratti a tempo pieno e indeterminato per i lavoratori che beneficiano della Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). Per ogni mensilità retributiva che viene corrisposta al lavoratore, l’importo del beneficio equivale ad un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile di NASpI residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
L’opzione che, tuttavia, risulta più favorevole al datore di lavoro nel 2016 è l’apprendistato. Per l’intera durata dell’apprendistato, infatti, i datori di lavoro possono fruire di una contribuzione pari all’11,61%. La facilitazione contributiva, una volta terminato il periodo di apprendistato, viene riconosciuta per altri 12 mesi. Se poi il datore di lavoro assume un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’agevolazione contributiva è totale, fatta eccezione per l’applicazione dell’ 1,61% riguardante l’assicurazione sociale per l’impiego per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. L’agevolazione si applica a tutti i contratti di apprendistato che sono stati stipulati successivamente al 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016.
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