Scuola, bonus 500 euro: dopo smartphone e tablet anche il canone Rai

Redazione 23/10/15
In questi giorni, i circa 762mila docenti che hanno ricevuto, o sono in procinto di ricevere, il bonus dei 500 euro per l’attività di autoformazione e aggiornamento previsto dalla legge della Buona scuola (legge n. 107/2015 VAI AL TESTO) continuano a chiedere chiarimenti al Ministero sulle modalità di spesa e soprattutto su cosa potrà essere acquistato.

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L’incentivo, da spendere entro il 31 agosto 2016, al momento resta disponibile per l’acquisizione di libri, corsi di formazione e iscrizione alle Università, oltre che di biglietti d’ingresso a spettacoli cinematografici e teatrali, ma anche di hardware e software, purché validi per l’aggiornamento e la preparazione professionale. In attesa di una nota di chiarimento da parte del Miur, che tarda ad arrivare, continua a tenere banco l’interrogativo se anche gli smartphone e i tablet siano compresi  tra le strumentazioni hardware acquistabili attraverso il bonus.

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Sono in molti a sostenere, al riguardo, che i tablet vadano considerati validi ai fini della spendibilità del bonus essendo utilizzati da molti docenti per la didattica e per l’aggiornamento del registro elettronico. Giustificazione che, invece, pare impossibile da applicare all’acquisto degli smartphone in quanto non risultano strettamente correlati alle spese utili all’aggiornamento didattico e professionale.

Altra questione attiene poi al canone Rai. Il network, basti pensare a canali come Rai Scuola o Rai Storia, offre diversi servizi che potrebbero essere ritenuti utili allo svolgimento della didattica in classe. Lo stesso discorso potrebbe poi applicarsi  a tutte le PayTv dedicate ai film, che per nulla divergono rispetto agli ingressi al cinema. Sulla questione, tuttavia, sembra che la legge non ammetta né il canone Rai né le PayTv tra i servizi acquistabili mediante il bonus.

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Diversi gli interrogativi sollevati anche in merito all’adeguata rendicontazione dei biglietti di ingresso a cinema e teatro o, più in generale, su tutte quelle spese per le quali non è prevista l’emissione di fatture o ricevute nominative, di cui si richiede invece la conservazione ai fini degli accertamenti.  In base alle disposizioni indicate dal decreto datato 23 settembre scorso, in sede di revisione sia da parte degli uffici scolatici che dei revisori dei conti, tali spese potrebbero essere  ammesse, restando tuttavia non valide in quanto non scortate da attestante documentazione.

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