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Al contrario, rivela l’Onorevole, per il concorso a cattedra bandito a breve, è stabile un vincolo specifico sul sostegno che è quinquennale. Stando a quanto dichiarato da Nardelli, dunque, una volta assunti tramite il concorso per il sostegno che verrà bandito, il vincolo di permanenza sul relativo posto di sostegno rimane della durata di cinque anni scolastici, computando anche quello di immissione in ruolo, prima di poter avanzare la richiesta di trasferimento su posto comune.
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Dal testo della legge 107/2015 (della Buona Scuola VAI AL TESTO), al comma 110, si apprende che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114 per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami” esclusivamente quei candidati che risultano in possesso del corrispondente titolo di abilitazione all’insegnamento e, continua la legge, “per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.” (VAI A: Disabili: integrazione prima, durante e dopo la scuola, come?)
Di conseguenza si può dedurre che al concorso specifico per il sostegno potrà accedervi soltanto chi è in possesso del titolo di specializzazione valido per l’accesso all’ordine di scuola per il quale si partecipa.
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