I richiedenti hanno chiesto se l’art. 16-bis del TUIR potesse ritenersi valido anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. L’articolo in questione stabilisce che in caso di trasferimento per causa decesso della titolarità dell’immobile sul quale sono stati fatti interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto o in parte passa esclusivamente, per i periodi d’imposta che rimangono, all’erede o agli eredi che detengono in maniera diretta l’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha speigato che l’art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 stabilisce il riconoscimento ai contribuenti che utilizzano la detrazione per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis del TUIR) di una detrazione pari al 50% delle ulteriori spese certificate e sostenute fino a raggiungere una somma totale di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’immobile che è oggetto della ristrutturazione.
Il bonus mobili, nonostante implichi la fruizione della detrazione per le spese effettuate per interventi di recupero edilizio, rimane comunque una detrazione da questa svincolata, con regole proprie che non ammettono il trasferimento della detrazione.
La conclusione a cui sono giunte le Entrate, dunque, non ammette in caso di decesso del contribuente l’applicazione della disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR per cui la detrazione in esame, per i rimanenti periodi di imposta, non può essere trasferita agli eredi.
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