Pensione integrativa: dimezzati i tempi per l’anticipo ai disoccupati

Redazione 02/10/15
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L’articolo 15 del Ddl Concorrenza, relativo alla portabilità dei fondi pensione, approvato dalla Camera  e in attesa di passare al Senato, ha dimezzato le tempistiche per avere diritto all’anticipo della pensione integrativa, che viene così a scattare dopo 24 mesi di disoccupazione rispetto agli attuali 48 mesi, sempre per i lavoratori a cui mancano meno di cinque anni al traguardo della pensione.

Il testo approvato a Montecitorio apporta modifiche anche alla portabilità dei fondi pensione, restringendola e togliendo la possibilità per i fondi chiusi di raccogliere adesioni anche tra lavoratori appartenenti a categorie differenti. Come anticipato, con la nuova normativa si dimezzano i termini per accedere all’anticipo della pensione integrativa da parte del lavoratore disoccupato a cui mancano meno di cinque anni al raggiungimento dell’età pensionabile (da 48 a 24 mesi).

Si è così limitata la portata della formulazione originaria, che allargava la possibilità di anticipo ai lavoratori a cui mancavano dieci anni alla pensione. Inalterata, invece, l’opportunità per i singoli fondi, a propria discrezione, di rendere maggiormente flessibile la soglia anagrafica, portandola fino a dieci anni.

Tra le restanti modifiche varate dalla Camera, subentra all’apertura delle adesioni ai fondi chiusi anche ai lavoratori di altre categorie professionali rispetto a quella cui il prodotto è destinato, una norma che stabilisce che sarà un apposito tavolo di consultazione ad avere il compito di avviare la riforma delle forme pensionistiche complementari,dietro convocazione dei ministeri dell’Economia e del Lavoro.

Prenderanno parte al tavolo sindacati, imprenditori ed esperti di previdenza e si necessiterà di uno specifico decreto ministeriale attuativo. La nuova normativa esclude anche la portabilità fra diversi fondi pensione, di conseguenza il dipendente non potrà destinare TFR e contributo a carico del datore di lavoro a un fondo pensione diverso da quelli stabiliti dai contratti collettivi o aziendali.

Diventa possibile, infine, il riscatto della posizione contributiva  anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per ragioni che divergono dalla cessata attività lavorativa, dall’invalidità permanente o dalla subentrata morte dell’iscritto, sia per le forme collettive che per quelle individuali, con una ritenuta fiscale pari al 23%.

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