A decorrere dall’anno 2016, infatti, la richiesta può essere presentata all’Agenzia, esclusivamente in forma telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, attraverso i canali Entratel o Fisconline, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno. Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta può essere utilizzato:
- dagli enti di previdenza obbligatoria, per richiedere l’attribuzione del credito di imposta pari alla differenza tra l’importo delle ritenute ed imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria (dichiarate e certificate dai soggetti intermediari oppure dagli stessi enti) e l’importo di tali ritenute e imposte sostitutive calcolate nella misura del 20%, a condizione però che i ricavi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività finanziarie a medio o lungo termine;
- dalle forme di previdenza complementare, per richiedere l’attribuzione del credito d’imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva applicata in ciascun periodo di imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato all’imposta sostitutiva venga investito in attività finanziarie a medio o lungo termine.
In merito poi alla decorrenza della misura agevolativa, per gli enti di previdenza obbligatoria, il credito viene calcolato a partire dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e dagli investimenti effettuati nel medesimo anno. Gli enti di previdenza obbligatoria che percepiscono redditi di natura finanziaria assoggettati all’imposta sostitutiva prevista dagli articoli 5 (regime dichiarativo) e 7 (regime del risparmio gestito) del D.Lgs. n. 461/1997, per i redditi sottoposti agli analoghi regimi, possono stabilire il credito d’imposta relativamente agli investimenti fatti in un periodo d’imposta con riferimento alle imposte sostitutive applicate ai redditi realizzati o maturati nel periodo d’imposta precedente.
Ne deriva che sui redditi maturati o realizzati nel 2015, il credito d’imposta verrà determinato basandosi sugli investimenti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine realizzati nel 2016, con la relativa domanda che verrà presentata nel 2017.
Per le forme di previdenza complementare, invece, il credito viene valutato sulla base del risultato di gestione maturato in un periodo d’imposta e investito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nel periodo d’imposta successivo. Il credito viene così a determinarsi a partire dal risultato di gestione maturato nel 2014 e dagli investimenti fatti nel 2015.
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