Le pene per il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale per l’imposta sui redditi e dell’Iva sono diventate più severe. Tuttavia, ad oggi, tale reato scatta solo se l’imposta evasa arriva a superare i 50mila euro, essendo invece in precedenza soltanto 30mila.
Sotto il profilo delle sanzioni, il contribuente che ha commesso l’illecito, assiste comunque ad un inasprimento della pena. Attualmente, infatti, la sanzione coincide con la reclusione da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di quattro anni, mentre precedentemente alla modifica era compresa tra uno e tre anni.
Per chi ha commesso il reato o per chi, al momento della pubblicazione della nuova normativa, sta già affrontando un procedimento scaturiscono, in applicazione del cosiddetto principio del “favor rei”, precise conseguenze tra cui:
- verrà applicata la nuova soglia: potendo quindi contare sull’assoluzione chi non ha sforato il tetto dei 50mila euro;
- verranno applicate le precedenti sanzioni dal momento che, in caso di una variazione sfavorevole del trattamento sanzionatorio, si decide di applicare la norma comunque più favorevole al reo se quest’ultimo ha commesso il reato quando era ancora in vigore la pena più lieve. In tal caso, chi ha sforato il tetto dei 50mila euro potrà contare sulla ‘vecchia’ sanzione cha va da un minimo di uno a un massimo di tre anni.
Per coloro i quali, invece, hanno commesso il reato successivamente all’entrata in vigore dell’ultima riforma, si applicano pene e soglie nuove. Per evitaredi incorrere nelle sanzioni, e dunque evitare che scatti l’illecito, il contribuente deve ravversi in tempo. In tal senso, non è considerata “omessa” la dichiarazione che viene presentata entro 90 giorni (circa tre mesi di tempo) dalla scadenza del termine.
La nuova normativa, infine, prevede il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Al reato neoistituito, che scatta nel momento in cui l’ammontare delle ritenute non versate oltrepassa i 50mila euro, si applica una reclusione che va da un anno e sei mesi a quattro anni.
L’illecito, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non si consuma al momento della scadenza del 770, bensì nei successivi 90 giorni, lasciando al contribuente, ovviamente entro questa delimitata finestra temporale, il tempo per presentare la dichiarazione valida.
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