AVVISI BONARI PER LIQUIDAZIONE E CONTROLLI FORMALI
Si può chiedere di pagare in 8 rate trimestrali (a differenza delle attuali 6) per somme che arrivano fino a 5mila euro derivanti dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione e dai controlli formali. Per somme, invece, superiori a 5mila euro, rimane il limite di 20 rate trimestrali. La scadenza delle rate sarà l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Riguardo rispettivamente a:
- controllo automatizzato delle imposte diritte e IVA, le regole che entreranno in vigore varranno dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014;
- controllo formale varranno a partire dalle dichiarazioni dell’anno 2013;
- tassazioni separate, dalle dichiarazioni per l’anno 2012;
- altre tassazioni separate, dalle dichiarazioni relative all’anno 2013.
ADESIONE E CONCILIAZIONE
Può essere richiesto il pagamento in 8 o 16 rate trimestrali (attualmente sono 12) per somme superiori a 50mila euro. La nuova regola varrà per tutti gli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.
LIEVE INADEMPIMENTO
Per “lievi inadempimenti” riguardanti rate non versate di importo modesto, a seguito di controllo da parte delle Entrate, non si viene a delineare il decadimento dalla rateazione. Il “lieve inadempimento” si configura in presenza di due requisiti: il ritardo non deve oltrepassare i 7 giorni; il versamento della rata che risulta difettoso deve rimanere entro una porzione non superiore al 3% del dovuto, o viceversa a 10mila euro. Con attinenza a:
- controllo automatizzato delle imposte diritte e IVA, le nuove regole varranno dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014;
- controllo formale, dalle dichiarazioni dell’anno 2013;
- tassazioni separate, dalle dichiarazioni per l’anno 2012;
- altre tassazioni separate, a partire dalle dichiarazioni relative all’anno 2013.
CARTELLE DI EQUITALIA
Per somme superiori a 50mila, la decadenza dalla rateazione scaturisce a seguito del mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (a differenza dell’attuale limite di 8). La nuova regola varrà per le dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e per i piani di rateazione decaduti nei 24 mesi precedenti.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
L’imposta di successione può essere dilazionata, a condizione di versare un acconto del 20% dell’imposta liquidata, da pagare entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione. L’importo residuo si può pagare in 8 rate trimestrali oppure 12 per gli importi che superano i 20mila euro. Nel caso in cui, tuttavia, il debito sia inferiore a 1.000 euro la dilazione non è ammessa. Il “lieve inadempimento” è previsto in 5 giorni e non più 7. La nuova regola varrà per tutti gli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo.
NESSUNA DILAZIONE IN PRESENZA DI UNA CAUSA
Riguardo agli atti per i quali pende un contenzioso, la rateazione non può essere richiesta. In presenza di ricorso, infatti, il contribuente è tenuto a versare immediatamente 1/3 o 1/2 dell’imposta in contestazione. Su queste somme la dilazione non è ammessa. Soltanto quando gli importi passano alla competenza di Equitalia, con l’handicap tuttavia di dover pagare aggio e interessi, può essere richiesta e ottenuta la dilazione.
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