Il nuovo art. 58 della direttiva 2006/112/Ce prevede infatti che “il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale: a) servizi di telecomunicazione; b) servizi di teleradiodiffusione; c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II».
Il presente articolo è un estratto del volume “Il commercio elettronico – Aspetti giuridici e regime fiscale“, ad opera di Simona Ficola e Benedetto Santacroce, uscito per Maggioli nel luglio 2015.
Questa modifica ha completato l’implementazione del VAT Package recato dalla direttiva 2008/8/Ce che aveva già individuato come principio quello della tassazione di detti servizi nel luogo di effettiva fruizione, in coerenza con la natura di imposta di consumo propria dell’Iva.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, quindi, i servizi c.d. TBE sono tassati nel luogo del committente, a prescindere dalla natura soggettiva del committente medesimo, sia esso soggetto passivo di imposta, ovvero un privato consumatore e indipendentemente
altresì dal luogo di stabilimento del prestatore.
In linea con quanto già previsto per le operazioni di commercio elettronico diretto B2C realizzate da un prestatore extra-UE, anche in questo caso, onde evitare che i prestatori dei servizi TBE debbano identificarsi in ogni Stato membro in cui l’Iva è dovuta, è prevista per essi la facoltà di optare per il pagamento centralizzato dell’imposta nello Stato membro in cui sono identificati.
Pertanto, in applicazione della direttiva 2006/112/Ce come modificata dalla direttiva 2008/8/Ce, dal 1° gennaio 2015, i soggetti che effettuano i servizi elettronici e che sono soggetti passivi residenti, ovvero che sono domiciliati fuori dall’Unione
europea e che già prima di detta data erano soggetti al regime speciale V@ES (Vat on E-Services), che prestano servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TBE) a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il portale telematico denominato «Mini One Stop Shop» o «Mini Sportello Unico» (MOSS).
Si badi che il regime è facoltativo ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.
Il portale MOSS, attivo dal 1° ottobre 2014, è operativo per effetto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, dei nuovi principi di territorialità dell’Iva di cui alla direttiva n. 112/2006/Ce come modificata dalla direttiva 2008/8/Ce. Direttiva cui è stata data attuazione, riguardo al luogo di prestazione dei servizi, con il d.lgs. del 31 marzo 2015, n. 42 che ha apportato modifiche all’art. 7-sexies12 e 7-septies13 del d.P.R. 633/1972.
La definizione delle modalità operative per la registrazione al regime speciale MOSS sono contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 settembre 2014.
Si evidenzia che, dal 1° aprile 2015, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili nel proprio sito agli operatori nazionali ed a quelli extra-Ue registrati al portale MOSS le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione Iva.
In pratica, optando per il MOSS, il soggetto passivo trasmette telematicamente, attraverso il portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali già previste dal regime speciale di cui all’art. 74-quinquies del d.P.R. 633/1972, ed effettua i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo.
Le dichiarazioni trimestrali e l’Iva versata acquisite dallo Stato membro di identificazione sono trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.
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