Durc online, ora si può. Quando serve, chi deve chiederlo e come

Redazione 03/07/15
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Dal primo luglio 2015 è possibile scaricare e utilizzare il nuovo formato online del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva che pubbliche amministrazioni, imprese e partite Iva in genere devono consegnare per dimostrare di essere in regola con gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

Si tratta, insomma, della famosa “patente” di regolarità per chi svolge un’attività imprenditoriale da libero professionista o sotto forma societaria ed è tenuto a certificare la propria regolarità contributiva in vista di gare pubbliche o di agevolazioni di varia natura.

Regolarità che definita come

“la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale”

Si tratta di un attestato, dunque, che tutte le imprese devono possedere e affonda le sue radici sulla legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003, che hanno stabilito come Inps, Inail e Casse Edili – i principali tre enti coinvolti – sanciscano degli accordi per il rilascio unitario del Durc.

In questo modo, le procedure per i diretti interessati si sono semplificate di molto, dal momento che da allora è stato sufficiente richiedere un solo documento a uno qualsiasi di questi tre istituti, anziché dover inoltrare tre richieste differenti.

Dallo scorso primo luglio, poi, si spera di aver reso le cose ancora più facili con l’apertura del servizio di rilascio online del documento di regolarità contributiva. Vediamo in dettaglio in cosa consiste e, soprattutto, quando serve.

QUI IL TESTO DEL DECRETO IN GAZZETTA

 

Chi lo deve richiedere

l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);

le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;

gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;

le SOA (Società Organismi Attestazione – Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).

 

Quando serve il Durc

Si richiede tassativamente il certificato di regolarità nelle seguenti occasioni:

per tutti gli appalti pubblici, inclusi servizi e forniture, nelle varie fasi dall’iscrizione all’aggiudicazione, fino al pagamento e il collaudo e saldo finale.

per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell’inizio dei lavori;

per il rilascio dell’ attestazione SOA;

per l’iscrizione all’Albo dei Fornitori;

per l’assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

 

Il Durc Online

A seguito dell’adozione del decreto attuativo al decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n.78, l’avvio ufficiale del Durc online è stato programmato allo scorso primo luglio.

La validità, a differenza del Durc classico, sarà di 120 giorni anziché di soli 3 mesi, e vengono ridotti i tempi di attesa precedentemente non inferiori ai 30 giorni.

Il nuovo sistema renderà più trasparente anche la procedura per la partecipazione alle gare d’appalto, tramite la possibilità di definire una data esatta per il Durc, valida per i termini di iscrizione alle gare pubbliche.

Un altro punto di novità del Durc online è il preavviso di irregolarità, che nelle scorse settimane ha raggiunto tramite posta elettronica certificata, con invito a sanare le posizioni ritenute ancora precarie, al fine di usufruire dei vantaggi a cui il urc dà accesso e di prendere parte alle gare d’appalto.

Come si richiede il Durc online

Ecco i siti che possono rilasciare il certificato, ricordando che per le Pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti, SOA nonché enti privati di rilevanza pubblica, sono obbligati a richiederlo esclusivamente per questa via:

www.inps.it – aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line:

www.inail.it – aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da INAIL per i propri servizi on line:

www.sportellounicoprevidenziale.it – stazioni appaltanti e SOA.

Per tutti gli altri, rimarrà in vigore la possibilità di richiederlo anche in formato cartaceo.

QUI LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

 

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