Consulta: illegittimi gli autovelox. Quando le multe sono irregolari

Redazione 19/06/15
Autovelox, storica sentenza della Corte costituzionale: gli apparecchi di rilevazione della velocità sulle strade, se non revisionati periodicamente, non sono regolari e dunque le multe non sono legittime.

Si tratta di una pronuncia che potrebbe davvero generare un ciclone di ricorsi, dal momento che la sentenza 113/2015 della Consulta ha di fatto bocciato la parte del Codice della Strada che non ammette revisioni periodiche di funzionalità e taratura.

Naturalmente, in molti enti locali, specialmente Comuni, è già scattato l’allarme rosso. Molte amministrazioni, negli ultimi anni hanno infatti puntato molto su questo genere di entrate per riassestare i bilanci, nonostante le tante lamentele degli automobilisti, spesso pizzicati a viaggiare a velocità superiore a quella consentita e, così, destinatari di sanzioni comminate in base alle strumentazioni posizionate sul ciglio delle carreggiate.

Ora, è virtualmente possibile appellarsi per le multe non ancora pagate, che potrebbero essere illegittime per effetto della sentenza della Corte costituzionale. Nulla da fare, invece, per chi ha già saldato il dovuto per l’infrazione commessa, magri usufruendo anche dello sconto per il saldo entro i primi giorni dalla notifica, valido ormai da un paio di anni. Per questi ultimi, non c’è possibilità di rimborso.

La Consulta ha dichiarato irragionevole l’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada che non prevede verifiche periodiche per tutti gli apparecchi, dichiarando indistintamente l’obbligo di revisioni per tutti i generi di apparecchi.

“Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonchè quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.”

Ma attenzione: a finire nel mirino della Consulta non sono tutti gli apparecchi di rilevazione della velocità, ma specialmente gli autovelox fissi, cioè quelli che, posizionati in punti precisi delle arterie stradali, vengono “abbandonati” a funzionare in autonomia, senza l’ausilio di una presenza di funzionari, come accade, invece, per le postazioni di controllo della velocità improvvisate, dove l’autovelox viene invece assemblato e azionato da parte di una pattuglia specializzata.

Secondo quanto definito dalla Consulta,gli apparecchi automatici che non abbiano subito una revisione periodica in base a quanto definito dal ministero delle Infrastrutture nel 2005, a corredo di una normativa risalente al 1997 non possono effettuare il proprio servizio. Una legge che esclude la necessità di verifiche regolari per gli strumenti utilizzati per mezzo dei poliziotti.

Allora, prima di avanzare ricorso o richiesta di rimborso, è bene accertarsi se la contravvenzione si avvenuta per effetto di un autovelox fisso o mobile. Se nel verbale vengono indicati in nomi degli agenti in servizio, allora con ogni probabilità di tratterà di una sanzione applicata in seguito a rilevazione di apparecchio mobile e dunque escluso dal bacino della sentenza. Se, diversamente, la notifica delle forze dell’ordine si apre con un riferimento alla normativa o a un decreto prefettizio che autorizza i controlli sulla velocità di marcia, allora dovrebbe trattarsi di un apparecchio fisso.

 

QUI IL TESTO DELLA SENTENZA

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