Il provvedimento otterrà così l’0k definitivo e interverrà su alcuni punti del Codice penale, introducendo un articolo nuovo di zecca, il 131 bis, che prevederà l’esclusione di punibilità quando la condotta dell’imputato viene valutata di limitata rilevanza per i reati con pene detentive fino a cinque anni.
Non appena il governo ha diramato le linee guida del testo, nello scorso mese di dicembre, si è scatenato un putiferio, con le due fazioni distinte a fronteggiarsi, tra chi accusa il governo di predisporre una nuova amnistia e chi, invece, difende il nobile istituto della tenuità.
In proposito, si è vociferato anche della depenalizzazione di alcuni reati, quali il maltrattamento di animali, o ancora gravi comportamenti offensivi alla libertà altrui, come lo stalking, che hanno destato aspre polemiche.
I REATI FONO A 5 ANNI:L’ELENCO
In proposito, il governo si è impegnato a escludere dal regime di attuazione del decreto da una parte tutti quei reati compiuti per motivi futili, oppure contraddistinti da crudeltà, sevizie, e dalle condizioni di impossibilità di difendersi della vittima. Dall’altra parte, invece, sono escluse dall’ambito di applicazione del provvedimento anche le condotte ritenute abituali, e cioè quando il responsabile sia frequente nei comportamenti fuori dalla legge, o ancora sia ritenuto delinquente professionale o di tendenza, o, ancora, è caratterizzato dalla recidiva plurima del reato.
Per questo, il governo ha stabilito che le condizioni per accedere all’istituto siano essenzialmente due: modalità di condotta ed esiguità del danno.
Cosa prevede il decreto sulla tenuità del fatto
Nel testo che oggi arriva al vaglio del Consiglio dei ministri, viene introdotto il procedimento di archiviazione del casellario e l’influenza che il ricorso alla tenuità del fatto possa avere sul fronte civile, al quale la parte offesa potrà comunque rivolgersi per ottenere un risarcimento per il danno subito.
Ciò che conta, riguardo il testo, infatti, non è che la tenuità costituisca l’innocenza dell’imputato, tutt’altro: anzi, si tratta di un reato accertato, commesso da un soggetto che non si ritiene punibile poiché ricade nelle tipologie e nei requisiti indicati dal testo avente forza di legge.
Dunque, è possibile che anche lo stesso indagato preferisca accertare la propria non colpevolezza in sede di giudizio. Così, una volta che sarà avviato l’iter di archiviazione, le due parti dovranno essere informate e potranno ricorrere nel merito della decisione presa dal pubblico ministero.
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