Tasi e istituzione della Iuc

 

Istituzione della IUC

 

SchemaTasi

 

La L. 147/2013 (c.d. legge  di stabilità per l’anno 2014) ha introdotto l’imposta unica comunale (IUC)  basata su due presupposti impositivi:

  • uno riferito al possesso e  commisurato  alla natura e al valore dell’immobile,
  • l’altro all’utilizzo dei servizi comunali.

In base a questi due presupposti, la IUC si compone di:

– una imposta di natura patrimoniale: l’IMU – dovuta dal possessore di immobili (con esclusione delle abitazioni principali non di lusso);

– una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in:

  • TASI – relativa ai  servizi  indivisibili  dei  Comuni  (illuminazione pubblica, vigilanza urbana, manutenzione delle strade e del  verde  ecc.)  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
  • TARI – relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

 

Nel presente articolo, data l’imminente scadenza, che per altro per alcuni comuni è anche la prima, dopo la proroga del 16/6, si affronta il tema dell’imposizione TASI.

 

TASI

Tasi significa Tassa sui Servizi Indivisibili.

Nella pratica essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale, la manutenzione degli impianti fognari ecc…

 

Quali sono i servizi indivisibili?

La legge 147/2013 prevede che il regolamento comunale dovrà individuare i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte ”a domanda individuale”, come è dato per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi rilevante, come per esempio l’illuminazione pubblica, la sicurezza, l’anagrafe, la manutenzione delle strade e tanti altri ancora.

Aliquota TASI

I Comuni con propria delibera stabiliscono l’aliquota della TASI che può variare:

  • sulle prime case, dall’ 1 per mille fino al 2,5 per mille.
  • Per gli altri immobili (compresi terreni edificabili), invece, è da tenere in considerazione la somma delle aliquote TASI e IMU, che insieme potranno raggiungere al massimo il valore del 10,6 per mille.
  • Fabbricati rurali strumentali: l’aliquota massima della Tasi non può eccedere l’1 per mille.

 

 

Soggetti obbligati alla TASI

 

Novità
La vera novità di tale imposta è al seguente:
Soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’af-fittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un sog-getto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della Tasi.

 

Casi particolari

  • possessori o detentori, essi sono tenuti, in proporzione alle loro quote, all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
  • locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).
  • detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  • locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

Esenzioni dalla Tasi – cioè immobili esonerati per legge dal pagamento

Sono esentati dal versamento della Tasi:

  • gli immobili posseduti dallo Stato,
  • gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc… Relativamente quest’ultima fattispecie, la norma precisa che l’esenzione spetta limitatamente alle parti dell’immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall’art. 91-bis del dl 1/2012.

 

Esclusione dalla TASI – ciè immobili non considerati dalla disciplina TASI

Sono escluse dalla Tasi tutti gli immobili che non siano fabbricati o aree edificabili (quindi ad esempio non si paga sui Terreni Agricoli e sui Terreni Incolti).

Il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo

La Tasi non è dovuta in relazione alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato il recupero.

 

 

Base Imponibile TASI

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) .

 

 

Regola generale
(Rendita da visura catastale rivalutata del 5%) x (coefficiente stabilito per legge in funzione della tipologia di immobile)

 

l valore imponibile, al quale devono essere applicate le aliquote deliberate dal Comune per la determinazione dell’imposta, si ottiene con diverse modalità a seconda della tipologia d’immobile che deve essere tassato.

 

Fabbricati.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno per cui si paga l’imposta, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

 

 

A. 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie cata-stali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10

B. 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie cata-stali C/3, C/4 e C/5
C. Esempio: fabbricato C/3,

D. 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5

E. 65 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

F. 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

 

Aree edificabili.

Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.

Il Comune determina periodicamente i valori medi di mercato elaborando i dati rilevati direttamente dalle compravendite dei terreni stipulate negli ultimi anni, pertanto in questi casi basta rivolgersi al comune competente al fine di recuperare tale dato.

 

Tempi e modalità pagamento TASI

Secondo la L. 68/2014, il versamento della TASI è di norma previsto per:

 

 

16 giugno – ACCONTO (o UNICA SOLUZIONE)

16 dicembre – SALDO

 

 

Per il primo anno di applicazione è concessa ai comuni la possibilità di prorogare al 16 ottobre il versamento dell’acconto.

Si consiglia quindi di verificare presso i Comuni tale possibilità.

 

ü  Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

ü  il versamento della rata a saldo, 16/12, dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

 

 

Esempio di calcolo e  di compilazione f24

 

Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale.

 

Codici tributo TASI

I codici tributo F24 riservati alla Tasi sono:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale

“3960” – Tasi, aree fabbricabili

“3961” – Tasi, altri fabbricati

“3962” – Tasi, interessi

“3963” – Tasi, sanzioni

 

ESEMPIO (SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI SCARICARE DAL M.E.F. LE DELIBERE DISPONIBILI RELATIVE AI COMUNI INTERESSATI POICHE’ PER CIASCUNO DI ESSI POSSONO ESSERE VIGENTI ALIQUOTE, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI, NON IN VIGORE MAGARI, IN ALTRI COMUNI)

 

Ipotizziamo di dover versare la TASI di un comune che ha deliberato come segue:

per l’abitazione principale non di lusso (categorie: A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6, C7) le aliquote sono le seguenti:

  • 0.825 per mille per rendite catastali fino ad 300 euro
  • 1.65 per mille per rendite catastali comprese fra 300.01 e 400 euro
  • 2.475 per mille per rendite catastali comprese fra 400.01 e 500 euro
  • 3.3 per mille per rendite catastali oltre 500.01 euro.

 

Il nostro contribuente Sig. Rossi ha a disposizione la seguente visura catastale del suo immobile, posseduto al 100%:

 

 

 

PASSO N. 1: moltiplicare la rendita per il 5% (cioè rivalutare la rendita del 5%)

755,32 x 5% = 793,09

PASSO N. 2 moltiplicare la rendita rivalutata per il coefficiente stabilito per legge, in questo caso 160

 

793,09 x 160 = 126.893,76

PASSO N. 3 determinare la quota di possesso del valore di cui al passo n. 2 (cioè se il possesso dell’immobile è al 100% occorre moltiplicare e dividere per 100, qualora il possesso fosse al 50% occorrerebbe dividere per 100 e moltiplicare per 50 e così via per quote di possesso diverse).

 

126.893,76 x 100 : 100 = 126.893,76

PASSO N. 4 applicare la corretta aliquota TASI al valore ottenuto nel passo n. 3 tenendo conto degli scaglioni di rendite catastali non rivalutate.

In questo caso la rendita catastale è pari a 755,32, pertanto appartenete all’ultimo scaglione (rendite superiori a 500.01 euro), l’aliquota corrispondente è 3,3 per mille

 

126.893,76 x 3,3 : 1000 = 418,75 (TASI)

L’importo di 418,75 va scomposto in due versamenti:

  • 50% (209,37) da versare entro il 16/10 (se il comune aveva già deliberato il 23/5 andava versato entro il giorno 16/6)
  • 50% (209,37) da versare entro il 16/12/2014

 

La compilazione dell’F24 sarà la seguente:

 

 F24Tasi

 

 

Errori nel versamento da parte dei contribuenti

Secondo l’articolo 1, comma 4, del dl sulla finanza locale (16/2014), nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento a un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Il contribuente non può in nessun caso essere sanzionato.

 

  ModelloTasi

 

SERVIZI OFFERTI DAI COMUNI

Si richiama all’attenzione del lettore che molti comuni in Italia, hanno messo a disposizione dei cittadini degli sportelli dedicati al fine di sciogliere i dubbi dei contribuenti ed aiutarli nei calcoli, ciò si presume non dovrebbe escludere i professionisti in difficoltà relativamente ai calcoli per i loro clienti.

Si consiglia quindi di contattare i comuni o visionare i loro siti internet, per avere informazioni in merito agli orari di apertura ed agli eventuali indirizzi mail dedicati per tale scambio di informazioni.

Ad ogni buon conto chiunque abbia necessità di tali servizi dovrà tenere a portata di mano la seguente documentazione al fine di rendere più agevole la comprensione della situazione sottoposta all’attenzione dei funzionari:

  1. Visura catastale
  2. Contratto di affitto
  3. Atti notarili di compravendita
  4. Codice fiscale (proprietario ed eventuale inquilino)
  5. Documento d’identità

 

 

 

Matilde Fiammelli

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