Pensioni, obbligo di ritiro per chi aveva i requisiti prima della Fornero

Redazione 12/02/14
Scarica PDF Stampa
Solo gli under 65 che abbiano maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011 potranno rimanere in servizio negli uffici della pubblica amministrazione. E’ questo il succo di una nota diramata dalla Funzione pubblica nei giorni scorsi, inerente le norme contenute nel decreto sui precari della pubblica amministrazione.

Nel decreto 101/2013, infatti, si tratta anche del rapporto tra dipendenti pubblici e riforma Fornero, con tutte le storture e i cambiamenti dei requisiti che ha portato in dote  la legge sulle pensioni del governo Monti, ovviamente rivolti anche ai dipendenti pubblici.

Così, il ministero attualmente guidato da Gianpiero d’Alia, e all’epoca dell’entrata in vigore della legge Fornero, dall’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi, ha chiarito che sussiste l’obbligo per tutti quei lavoratori che abbiano maturato i requisiti entro il 2011.

Così, dovrebbe chiudersi una volta per tutte il lungo tira e molla tra governo e giustizia amministrativa, con il Tar che aveva, infatti, annullato l’iniziale circolare della Funzione pubblica proponendo proprio queste novità per i lavoratori pubblici oggi confermate. Il decreto 101 aveva infatti ristabilito la previsione originaria, con l’obbligo di ritiro dal lavoro per i dipendenti pubblici che avessero maturato i minimi al 2011. L’unica possibilità di mantenere il posto di lavoro, dunque, è quella di non avere ancora compiuto 65 anni.

Naturalmente, si tratta di previsioni che riguardano anche la famosa quota 96 della scuola, nelle ultime settimane al centro di alcune manovre tra Miur e ministero dell’Economia. Ora, la norma per tutti i lavoratori della PA recita in questo modo: “il dipendente con diritto di pensione maturato entro il 31 dicembre 2011 non può esercitare un’opzione per il nuovo regimen, ma soggiace comunque (obbligatoriamente) al regime previgente”.

Resta, come detto, l’unica possibilità di scegliere il proprio destino pensionistico solo se non si sono ancora compiuti i 65 anni: solo in quel caso, per il lavoratore, rimane valido il diritto di optare per il ritiro oppure per la permanenza in servizio.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento