Compensazione Iva 2014: regole, scadenze e istruzioni su F24

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LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE IVA

 

  • DL 35/2013
  • Decreto semplificazioni n. 16/2012
  • Art. 10, DL 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009;
  • Circ. 1/E dell’Agenzia delle Entrate del  15 gennaio 2010;
  • Circ. 14/IR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell’8 febbraio 2010;
  • Circ. 12/E dell’ dell’Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2010
  • Assonime n. 14 del 20 aprile 2010.

 

 

L’anno 2013 è ormai finito ed ora ci si trova alle prese con la famigerata compensazione IVA, che negli ultimi anni è diventata un po’ complessa.

Si vuole cogliere l’occasione, in questo lavoro, per ricordare le sue caratteristiche e le sue peculiarità.

 

Il concetto di compensazione:

il meccanismo della compensazione permette, in F24, cioè in fase di versamento di tributi e contributi, di utilizzare i crediti del contribuente in luogo del pagamento del debito tributario o contributivo con denaro.

La compensazione può essere:

  • Totale, dando luogo ad un F24 a saldo zero
  • Parziale, dando luogo ad un F24 con saldo diverso da zero, il saldo diverso da zero viene regolato in denaro.

Il regolamento in denaro, può avvenire tramite:

  • l’addebito diretto sul conto corrente del contribuente o il pagamento in contanti presso banche, Poste o sportelli di Equitalia (tramite presentazione fisica allo sportello, procedura valida solo per le persone fisiche non titolari di partita IVA),
  • solo con addebito sul conto corrente bancario e con modalità telematica per tutti i titolari di partita IVA (persone fisiche e giuridiche).

 

In particolare, la compensazione IVA prevede, appunto, l’utilizzo del credito IVA quale mezzo di regolazione dei debiti tributari e contributivi.

 

La compensazione IVA può essere:

  • Verticale: se il credito IVA è riportato di volta in volta nelle liquidazioni IVA successive ed è utilizzato solo per la riduzione di debiti IVA;
  • Orizzontale: se il credito IVA passa da F24 e con esso si procede a compensazione non solo dei debiti IVA ma di tutti i debiti inclusi nella delega di pagamento.

 

Per gli operatori del settore:

Stiamo attentissimi a non riportare contemporaneamente il credito IVA a riduzione delle successivi liquidazioni IVA e in F24, poiché il credito risulterebbe così compensato per 2 volte.

Con DLgs 78/2009, la modalità di compensazione del credito IVA ha subito alcune modifiche, ciò al fine di contrastare  gli  abusi  nell’utilizzo  dell’istituto  della compensazione – e, in particolare, l’utilizzo di  crediti  IVA” (dalla relazione illustrativa al decreto 78/2009).
Si premette che se il credito IVA, di qualunque entità viene lasciato a riduzione delle liquidazioni IVA e non viene in nessun modo compensato in F24, cioè lo si lascia in compensazione verticale, allora in questo solo specifico caso non è richiesto alcun tipo di adempimento.

 

Si ricade nei casi di seguito elencati se il credito IVA viene utilizzato (anche) in compensazione orizzontale, cioè in F24).

 

Le caratteristiche della compensazione in F24 con credito IVA sono ad oggi le seguenti:

 

  • Compensazione in F24 del credito IVA inferiore a 5.000 euro: nessun vincolo. Poniamo attenzione al fatto che non deve essere il credito IVA nella sua totalità ad essere inferiore a 5.00 euro, ma il suo utilizzo in F24.

 

Esempio:

credito IVA 7.400 euro

compensazione effettuata in F24 4.900 euro (massimo 5.000 euro) – compensazione orizzontale

credito mantenuto per le liquidazioni IVA 2.500 euro – compensazione verticale

NESSUN ADEMPIMENTO PARTICOLARE

 

Compensazione in F24 del credito IVA per un importo compreso fra 5.000 euro e 15.000 euro. La possibilità di procedere a compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 euro (limite così ridotto, dagli originari 10.000 euro dal  Decreto semplificazioni n. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012) ma inferiori a 15.000 euro annui, è subordinata alla formalità della preventiva presentazione:

◦       della dichiarazione annuale o

◦       dell’istanza infrannuale (mod. trimestrale TR) da cui trae origine il credito da compensare.

  • Il credito di cui sopra è compensabile solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza.
  • Vige l’obbligo di utilizzare, in sede di inoltro delle deleghe di versamento che evidenziano la compensazione, esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (entratel o fisconline).

Compensazione in F24 del credito IVA per un importo superiore a 15.000 euro.

Fermi rimanendo gli obblighi previsti per il credito compreso fra i 5.000 euro ed i 15.000 euro (dichiarazione annuale o presentazione del modello TR prima di procedere a compensazione, compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo alla maturazione del credito e utilizzo del solo versamento telematico), qualora la compensazione orizzontale dei crediti iva superi l’importo di 15.000 euro l’anno,  è stato in aggiunta previsto l’obbligo di richiedere, relativamente alla dichiarazione annuale, dalla quale emerge il credito, l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 241/1997 (c.d visto leggero), ovvero in alternativa la sottoscrizione da parte dei soggetti incaricati al controllo contabile, di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei medesimi controlli previsti ai fini del rilascio del visto di conformità.

 

Per riassumere

In buona sostanza, il DL 78/2009 prevede che chiunque voglia utilizzare in compensazione  orizzontale i propri crediti Iva, nel caso di superamento del limite ammissibile di 5.000 euro, è obbligato a presentare, prima di procedere a compensazione:

  • la dichiarazione iva, qualora si intenda compensare il credito iva annuale;
  • l’istanza trimestrale, Mod. iva TR, art. 8, comma 2, DPR 542/99, ricorrendone i presupposti dell’art. 30, DPR 633/72,  qualora si intenda compensare il credito iva derivante dai primi tre trimestri dell’anno, con le modalità previste dall’art. 38-bis, DPR 633/72.
  • Inoltre, la norma detta un preciso momento a decorrere dal quale è possibile procedere con la compensazione, cioè il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza di cui ai punti precedenti. Ciò diversamente da quanto succede per ogni altro credito, poiché l’amministrazione finanziaria, ha sempre inteso che i crediti derivanti da dichiarazione (a tal punto, intendasi: qualunque dichiarazione diversa dalla dichiarazione/istanza iva), risultano essere compensabili a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di maturazione del credito stesso, quindi, compensabili anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale scaturiscono i crediti stessi.
  • Se poi il credito compensato supera i 15.000 euro è necessario il visto di conformità o l’asseverazione di cui all’art. 2409-bis del codice civile.

 

 

Il credito IVA che può cadere in compensazione è di doppia natura:

  • Credito generatosi al 31 dicembre di ogni anno: credito annuale IVA (utilizzabile in compensazione da tutti i contribuenti, nel rispetto delle norme di cui sopra)
  • Credito infrannuale, di natura trimestrale, cioè che si genera per ogni trimestre dell’anno solare (utilizzabile in compensazione solo da parte di determinati contribuenti versanti in una delle condizioni di seguito illustrate)

 

Crediti infrannuali e presentazione preventiva dell’istanza

Con particolare riferimento ai crediti infrannuali, gli stessi possono essere utilizzati a compensazione, ovvero chiesti a rimborso, qualora ricorrano le condizioni dell’art. 30, comma 2, DPR 633/72. tali condizioni sono:

  • aver conseguito nel trimestre di riferimento un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro;
  • essere in possesso, nel singolo trimestre di uno dei seguenti requisiti:

Ø quando esercita esclusivamente  o  prevalentemente  attività  che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta  con  aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma  dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
Ø quando effettua operazioni non imponibili di cui  agli  artt.  8, 8-bis e 9 per  un  ammontare  superiore  al  25  per  cento  dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
Ø limitatamente    all’imposta   relativa    all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
Ø quando  effettua   prevalentemente   operazioni   non   soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
Ø quando si trova nelle condizioni previste  dal  terzo  comma  7 dell’art. 17
Al fine di poter utilizzare il credito infrannuale, ricorrendone i requisiti di cui sopra, il contribuente, deve, ai sensi dell’art. 38-bis, DPR 633/72, presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l’istanza con la quale comunica la propria intenzione di procedere a compensazione o rimborso del credito evidenziato. Leggendo tale obbligo alla luce nel nuovo art. 10, DL 78/2009,  in caso di richiesta di compensazione, la stessa è possibile solo dopo il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, pertanto a decorrere dal 16 di maggio per la compensazione del primo trimestre, dal 16 agosto per la compensazione del secondo, dal 16 novembre per la compensazione del terzo.

 

 

Credito massimo in compensazione

Da ultimo, con il DL 35/2013 il Legislatore “consapevole” della riduzione di libertà provocata in materia di compensazioni (e magari un  in ritardo sulla variazione della norma, la quale risale al 2010) e della conseguente potenziale riduzione della liquidità in capo alle aziende, ha innalzato il limite per il 2014 oltre il quale il contribuente non può procedere a compensazione ma deve richiedere il rimborso del credito, da 516.000 a 700.000 euro.

Matilde Fiammelli

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