Uno degli ambiti più significativi, e dibattuti, della nuova legge di riforma, riguarda gli animali in condominio: cosa è cambiato con la riforma? Ci sono state novità anche sull’inquinamento acustico? Quali conseguenze si stanno verificando con l’attuazione? Ne discutiamo con l’avvocato Marianna Sala, esperta in materia e autrice del volume “Gli animali domestici nel condominio dopo la riforma” per Maggioli Editore
Con la riforma del condominio, com’è cambiata la disciplina della presenza di animali domestici?
Prima della riforma i regolamenti condominiali potevano impedire ad un condomino di tenere nel suo appartamento animali domestici; oggi ciò non è più possibile, perché la legge” vieta di vietare” la detenzione di animali domestici.
Le novità riguardano indistintamente appartamenti e aree comuni o ci sono disposizioni diverse a seconda della zona?
La novità normativa riguarda direttamente solo gli appartamenti, nel senso che prima era possibile vietare ad un condomino di tenere animali nella propria abitazione privata, ora non più. La disciplina delle aree comuni, non espressamente interessata dalla riforma, ne viene comunque indirettamente influenzata, posto che, non essendo possibile vietare la detenzione di animali in appartamento, non sarà nemmeno più possibile impedire al condomino possessore di animali di usufruire della parti comuni insieme al suo animale.
Cosa accade in caso di regolamenti ancora in vigore che vietano la presenza di animali domestici?
Sul punto, che rappresenta uno degli aspetti più problematici della riforma, si registrano opinioni discordanti. Alcuni ritengono che il nuovo art. 1138 ult.co. possa valere solo per i regolamenti futuri, e quindi un divieto di detenere animali contenuto in un regolamento precedente alla riforma rimanga valido. Nel libro si argomenta la tesi opposta, secondo cui qualunque divieto alla detenzione di animali deve intendersi caducato con l’entrata in vigore della riforma, configurandosi una forma di nullità sopravvenuta delle clausole contrarie al nuovo disposto normativo.
All’indomani dell’approvazione, era emersa la possibilità che sotto la dicitura “animali domestici” fossero inclusi anche animali come mucche, asini, e qualcuno aveva avanzato il rischio di “condominio fattoria”, mentre non sarebbero inclusi alcuni volatili comunemente tenuti nelle abitazioni…si può tracciare un breve elenco delle specie che non potranno incorrere in divieti di accesso ai condomìni?
Il problema nasce dal fatto che la legge non definisce la nozione di animale domestico. In mancanza di una definizione normativa, si fa spesso riferimento alla nozione della scienza veterinaria, che include tra gli animali domestici anche quelli da fattoria, mentre esclude i cd. esotici come conigli nani o tartarughe da acqua. Ai fini dell’applicazione della nuova norma, per animale domestico va invece inteso l’animale da compagnia, cioè quello che ragionevolmente e per consuetudine è tenuto in appartamento per ragioni affettive.
La normativa è invece rimasta identica riguardo i rumori molesti causati dagli animali, come l’abbaiare dei cani causa di molteplici controversie?
Sì, sul punto non vi è stata alcuna modifica. Il principio, a più riprese affermato dalla giurisprudenza, è che l’abbaiare del cane configura molestia solo se anomalo, in quanto incessante o tale da disturbare il riposo notturno; l’abbaiare fisiologico del cane (ad es. quando passa il postino) deve invece essere tollerato dai vicini.
E’ notizia di qualche settimana fa che la giunta regionale dell’Emilia-Romagna sia per approvare un regolamento che consentirà la presenza di animali domestici anche nelle corsie degli ospedali, specialmente in quei reparti dove il calore degli amici a quattro zampe può aiutare i pazienti in convalescenza a ristabilirsi: crede che si stiano aprendo sempre più spazio agli animali di compagnia, e che così facendo venga riconosciuto il loro valore sociale?
Con questa nuova norma il legislatore ha riconosciuto la valenza sociale del rapporto uomo-animale, consacrando un diritto alla relazione affettiva con l’animale che va oltre il solo ambito condominiale, producendo effetti su tutti i rapporti giuridici aventi ad oggetto l’uso di immobili per fini abitativi (locazione, usufrutto, comodato). Starà poi alla sensibilità delle amministrazioni regionali e locali consentire, come nel caso citato, che il rapporto con l’animale possa esplicarsi anche nei luoghi pubblici (ospedali, ma anche carceri e case per anziani).
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