Il Garante della privacy sembra aver “demolito” il “nuovo” redditometro, ma in realtà non è così. Infatti, sono stai semplicemente eliminati, durante la fase di determinazione sintetica del reddito, le spese correnti e le altre spese determinate sulla base delle medie ISTAT, ma la preclusione all’utilizzo dei predetti dati non sembra sortire effetti particolarmente rilevanti.
Il presente articolo è opera di Nicola Forte, docente, revisore dei conti e autore di numerosi testi in materia fiscale
La funzione di completamento dei dati ISTAT
L’Agenzia delle entrate, già prima del parere espresso dal Garante della privacy aveva manifestato a più riprese che i consumi e le altre spese determinate in base alle medie ISTAT avrebbero assolto ad una funzione di completamento dell’accertamento sintetico.
La Circolare n. 24/E del 31 luglio scorso aveva precisato che la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo sarebbe stata effettuata in base alle spese certe (affitto, mutuo) ed alle spese relative ad elementi certi (spese condominiali, consumi di carburanti, etc). L’Agenzia delle entrate aveva già escluso, durante questa fase, gli oneri rilevati dall’ISTAT (spese per consumi alimentari, abbigliamento, etc.).
L’Agenzia delle entrate ha anche precisato che i controlli sarebbero stati “indirizzati” nei confronti dei contribuenti la cui posizione risulta caratterizzata da scostamenti (tra reddito e spese) di rilevante entità). In buona sostanza si comprende che l’entità dello scostamento in grado di giustificare l’accertamento sintetico nei confronti dei predetti soggetti assume rilevanza anche senza considerare i dati ISTAT.
Gli effetti dell’intervento del Garante
La portata dell’intervento del garante ha come unico effetto di ridurre l’importo del reddito accertabile sinteticamente in misura esattamente corrispondente alla componente ISTAT, ma se l’attività di selezione si concentrerà effettivamente sui soggetti a maggiore rischio di evasione le conseguenze saranno particolarmente limitate.
L’accertamento anche in precedenza era fondato su dati prevalentemente certi. La componente ISTAT era di tipo residuale. La conseguenza sarà semplicemente di ridurre in maniera ancora più marcata la distanza tra l’accertamento sintetico puro e l’accertamento sintetico da redditometro ora quasi coincidenti nel risultato.
Infatti, mentre l’accertamento sintetico puro di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 è fondato esclusivamente sulle spese certe, il redditometro dovrebbe ancora oggi consentire l’utilizzo delle spese in base ad elementi certi.
D’altra parte lo stesso garante della privacy ammette la possibilità di utilizzare nel corso del contraddittorio il fitto figurativo anch’esso caratterizzato dalla presenza di elementi di tipo estimativo.
La violazione della privacy
Il Garante sulla privacy si preoccupa che le richieste di chiarimenti circa il proprio stile di vita possa violare la privacy del contribuente. In linea teorica anche le richieste di chiarimenti sulle spese certe potrebbero potenzialmente dare luogo alla medesima eccezione. In tale ipotesi, però, nulla si obietta e gli uffici potranno continuare a chiedere ai contribuenti i chiarimenti necessari. Non è chiaro, però, per quale ragione il trattamento sia stato diverso.
Come si applica il redditometro
Il testo rappresenta una panoramica completa sul nuovo redditometro, dopo il varo della tanto attesa Circolare dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2013 n. 24, che ne ha precisato le modalità applicative. La trattazione, dopo un iniziale excursus sull’attività di accertamento in generale – e di accertamento sintetico in particolare – si dedica all’analisi del redditometro, dapprima visto quale strumento per l’attività di indagini finanziarie (recentemente potenziata grazie al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 sulle “Modalità per la comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari”) e successivamente ponendone in evidenza le novità rispetto alla “vecchia” versione, precedentemente in vigore. Il cuore dell’opera è tuttavia rappresentato dal capitolo finale, in cui vengono approfonditi nel dettaglio gli aspetti più operativi dell’applicazione del nuovo dispositivo, grazie anche ad una serie di esempi su casi pratici, con conteggi svolti e tabelle riepilogative, di assoluta utilità ai fini di una migliore comprensione del procedimento, di cui l’autore è senza dubbio uno dei massimi esperti in circolazione. Nicola Forte Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è titolare di uno studio professionale in Roma. È consulente fiscale di Persone fisiche, Associazioni, Imprese, Società, Enti no profit, Operatori del settore sportivo, Enti religiosi, Fondazioni, Ordini professionali, Associazioni di categoria. Partecipa a commissioni e comitati, scientifici o direttivi, del “Consiglio Nazionale del Notariato”, dell’ “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina”, della “Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria”, della “Federazione Italiana Giuoco Calcio”, del “Consiglio Nazionale dei Ragionieri”, della “Fondazione Museo del Calcio” (Coverciano). È relatore a convegni e a videoconferenze su tematiche fiscali. Svolge attività di docenza nei corsi di formazione organizzati dalla “Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni”, da “Il Sole 24 Ore”, dalla “Scuola di Notariato Anselmo Anselmi” di Roma, da Federazioni e Associazioni sportive, da Ordini professionali e Associazioni di categoria. È autore di diciotto monografie in materia di diritto tributario e di più di cinquecento articoli su quotidiani e riviste specializzate. Collabora alla rubrica “L’Esperto risponde” del “Il Sole 24 Ore”. Partecipa a trasmissioni radiofoniche e televisive con interviste e servizi di risposte a quesiti del pubblico.
Nicola Forte | 2013 Maggioli Editore
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