Questa la previsione contenuta nella bozza del decreto legge, in corso di pubblicazione in Gazzetta:
“… CAPO II SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE
Art. 47 (Abrogazione della responsabilità fiscale solidale negli appalti)
1. All’articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi”.
Questi i 3 commi abrogati:
28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. (comma così sostituito dall’art. 13-ter della legge n. 134 del 2012)
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore. (comma introdotto dall’art. 13-ter della legge n. 134 del 2012)
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (comma introdotto dall’art. 13-ter della legge n. 134 del 2012)
Come si nota, l’abrogazione riguarda tuttavia solo la responsabilità solidale relativamente ai versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e sull’iva per le prestazioni collegate, mentre resta sempre valida la responsabilità solidale nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
In questi mesi, per evitare la temuta responsabilità solidale e la relativa sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 in caso di inosservanza degli obblighi, l’appaltatore/committente era obbligato a richiedere all’appaltatore/subappaltatore tutte le documentazioni attestanti la propria regolarità fiscale. Obbligo a cui le imprese dovevano a loro volta adempiere per poter ricevere gli attesi pagamenti. Si era così creata una catena viziosa che spesso si inceppava nelle procedure amministrative portando a numerosi ritardi soprattutto a danno delle imprese.
Come già in precedenza detto tale normativa era stata istituita per contrastare il lavoro in nero e l’evasione fiscale ma si era rivelato invece un vero tormento per amministrazioni ed imprese a causa dei numerosi oneri che imponeva e della poca chiarezza delle norme. La difficoltà per i committenti appaltanti risiedeva soprattutto nel verificare che le imprese avessero correttamente adempiuto ai propri obblighi fiscali.
Molti i dubbi che in questi mesi affliggevano i professionisti del settore riguardo l’ambito soggettivo e oggettivo della norma, che ricordiamo è stata più volta rimaneggiata senza mai portare ad una formulazione certa e univoca.
Ma non si tratta dell’unica modifica che riguarda il mondo degli appalti. Nel decreto del fare sono previste novità anche in ambito Durc, che potrà essere acquisito in via informatica ed avrà validità di 180 giorni dalla data di emissione.
Grosse novità dunque per il mondo degli appalti, novità che speriamo portino maggiore certezza per gli operatori del settore.
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