Sono state pubblicate ieri nel sito del Ministero del Lavoro le indicazioni, contenute nella circolare 19/2013, per inoltrare le richieste all’inclusione nell’ultimo treno assicurato per il salvataggio dall’oblio previdenziale, a meno che, naturalmente, il governo Letta non riservi altre posizioni in riforme ancora allo studio.
Per gli ultimi tratti in salvo dal governo Monti, c’è tempo fino al 25 settembre per inoltrare le domande, anche tramite Posta elettronica certificata alle Direzioni territoriali del lavoro che, come da prassi ormai consolidata, prenderanno in esame le istanze presentate per inoltrare i casi passibili di tutela pensionistica direttamente agli uffici centrali dell’Inps.
Nello specifico, i 10.130 coinvolti nell’ultima operazione di recupero, sono riconoscibili in alcune delle categorie più marginali dei provvedimenti già in corso di archiviazione – quelli, cioè, del primo decreto esodati e della spending review, in totale 120mila lavoratori rimasti senza pensione. Così, questa volta a rientrare nel computo dei contribuenti in via di reintegro nel sistema welfare, troviamo innanzitutto i prosecutori volontari, anche se non mancano, di norma, quelli inseriti in mobilità o i cosiddetti “cessati”.
Per i primi, facenti parte delle liste di mobilità, si tratta di quei lavoratori che al 30 settembre 2012 abbiamo concluso il rapporto di lavoro, cui è seguita la presa in carico dell’ammortizzatore sociale. Quindi, per i cosiddetti cessati a seguito di accordi individuali o collettivi all’esodo, la stipula dell’accordo dovrà essere avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2011, con relativa maturazione dei minimi pensionistici nel periodo successivo, che per i lavoratori in mobilità coincide con la presenza nelle liste.
Non mancano, però, sempre nel recinto dei cessati, anche coloro che abbiano concluso il rapporto di lavoro al 20 giugno 2012, a seguito di accordi, anche qui, individuali o collettivi, sottoscritti con l’avallo delle organizzazioni di categoria più rappresentative sul territorio nazionale e dunque riconosciute come parte sociale deputata alla tutela dei lavoratori.
Condizione esiziale per l’accesso alla salvaguardia sarà, a questo proposito, non aver svolto attività lavorative a tempo indeterminato, a meno che non abbiano garantito un reddito superiore a 7500 euro sempre a partire dal 30 giugno 2012. Sì, infine, a quegli esodati che maturino i requisiti per l’accesso alla previdenza entro i tre anni dalla data di entrata in vigore della riforma Fornero.
Vai alla circolare del Ministero del Lavoro sulla terza tranche di esodati
Vai al decreto che individua le categorie di esodati ammesse alla salvaguardia
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