La conferma, prevista dal decreto legge approvato venerdì scorso dal governo, per tutto il 2013 dei maggiori limiti riconosciuti per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, agevolati fino ad un importo massimo di spesa di 96 mila euro nella misura del 50% alla luce dei chiarimenti dati nella circolare n.13 del 2013, obbliga a precisi calcoli di convenienza in sede di dichiarazione per il 2012 dal momento che potrebbe essere conveniente paradossalmente non detrarre per l’anno scorso.
Il tutto deriva dall’analisi delle regole di detrazione e dai citati chiarimenti di prassi che hanno superato le stesse istruzioni ad Unico 2013. Come è noto, nelle ipotesi di prosecuzione dello stesso lavoro agevolato, nel conteggio del limite di spesa si considera quanto speso e detratto negli anni passati; nella particolare situazione di pagamenti realizzati entro il 25 giugno 2012 e dal 26 giugno in avanti. Il limite di 96 mila euro deve essere ridotto delle spese sostenute e detratte in precedenza, compreso quelle fino al 25 giugno 2012.
Se un contribuente, ad esempio, ha speso 50 mila euro entro il 25 giugno 2012 ed altri 60 mila dopo questa data, in base alle istruzioni del modello si dovrebbe detrarre il 36% di 48 mila euro e in relazione alle spese successive dovrebbe stimare il limite nel seguente modo; 96 mila – 48 mila. Procedendo in questo modo le istruzioni ad Unico sottolineano che in dichiarazione, per le spese post 25 giugno, il limite di spesa sarebbe 48 mila euro, con la conseguenza che l’importo di 60 mila euro non sarebbe interamente capiente.
Il condizionale è necessario visto che le predette istruzioni sono state implicitamente superate dai chiarimenti della circolare n. 13 del 2013, secondo cui i contribuenti che nell’anno 2012 si ritrovano nella situazione suddetta possono scegliere per la massimizzazione del beneficio fiscale. Il contribuente dell’esempio infatti può legittimamente scegliere di detrarre al massimo la spesa fatta nel periodo di vigenza della detrazione al 50% e poi detrarre la spesa al 36%.
Dunque ci si può comportare detraendo al 50% tutta la spesa di 60 mila euro, con indicazione del codice 3 in colonna 2 e riporto della rata di 6 mila euro in colonna 9, oppure detraendo al 36% per la differenza. Posto il limite complessivo di 96 mila euro del 2012, il ragionamento sarà il seguente; far residuare la capienza di 60 mila euro per le spese dal 26 giugno 2012 in poi. Praticamente dei 50 mila euro spesi entro il 25 giugno 2012, la detrazione deve fermarsi a 36 mila euro.
In questa maniera il limite per le spese successive sarà pari a 96 mila diminuito di 36 mila, ossia 60 mila, realizzandosi l’intera capienza di 60 mila euro per la spesa successiva al 25 giugno 2012. Questo posto come principio, l’estensione delle regole più favorevoli a tutto il 2013 obbliga ad effettuare precise scelte di convenienza. Ad esempio se il soggetto in questione ha già speso altri 40 mila euro a gennaio 2013 per il medesimo lavoro, allora conviene detrarre solo i 60 mila euro per il 2012, rinunciare ai 36 mila euro che fruirebbero della detrazione del 36% e conservare tale capienza residuale per i lavori del 2013, fruibili a decorrere di Unico 2014, ma con una detrazione innalzata al 50%; in sostanza questo comportamento permette di recuperare la detrazione effettiva pari al 14% di 36 mila euro.
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