231: la responsabilità “penale” delle persone giuridiche

Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità di società, enti e associazioni, anche prive di personalità giuridica, per particolari reati commessi nell’interesse o a vantaggio del soggetto stesso.

Tale norma risulta particolarmente incisiva se si fa riferimento all’ampio novero di reati sanzionabili, in continua espansione, e alle sanzioni che vengono irrogate. Le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad anche un milione e mezzo di euro.

Si pensi, un esempio fra tutti, al caso Thyssen. Le vicende giudiziarie, oltre alla condanna alla detenzione dei vertici della società, hanno portato a pesanti sanzioni. La S.p.A. è stata costretta al pagamento di un milione di euro a titolo di responsabilità amministrativa, e, altresì, a ulteriori sanzioni accessorie: esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici per la durata di sei mesi; il divieto di pubblicizzare beni e servizi per lo stesso periodo; il pagamento di un’ulteriore somma di euro 800.000,00, in quanto tale è stato ritenuto il profitto derivante dal reato commesso. Tutte sanzioni ex d. lgs. 231/01.

Proprio in questi giorni la Cassazione, con sentenza n. 20060/2013, ha accolto il ricorso della Procura di Milano su un caso di responsabilità amministrativa societaria.

Il giudice della Corte d’appello di Milano non aveva condannato la società in quanto, nel processo penale, il soggetto che aveva agito per conto della società, al quale era stato ascritto il reato presupposto, era stato assolto “per non aver commesso il fatto”.

Ma come si legge direttamente dalla norma, all’articolo 8, si stabilisce la sussistenza della responsabilità dell’ente “anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile”.

Di fatto, la società è responsabile anche quando il reato è stato commesso da ignoti o, come nel caso in esame, quando il soggetto è stato assolto (non imputabile).

Basandosi su un’interpretazione letterale dell’articolo 8 del decreto, la Corte ha ritenuto “che la violazione di legge sussista e sia configurabile nell’avere il tribunale ritenuto automaticamente esclusa la responsabilità amministrativa dell’ente in conseguenza dell’assoluzione del suo funzionario”.

Di conseguenza si ammette che “l’illecito amministrativo dell’ente ha carattere autonomo e può quindi sussistere anche in mancanza di una concreta condanna del sottoposto o della figura apicale societaria”.

La responsabilità della società ex d. lgs. 231/01 è una responsabilità diretta e autonoma. Nella sostanza, una reale responsabilità penale delle persone giuridiche che deroga al generale principio “societas delinquere non potest”. Per alcuni, una vera e propria “rivoluzione copernicana”.

La finalità di tale legge appare evidente. Come la stessa Cassazione ha avuto modo di dichiarare nella sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008: “Il sistema sanzionatorio proposto dal D. Lgs. 231/01 opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva”.

Insomma, da tutto ciò possiamo dedurre che il divario tra persone fisiche e persone giuridiche si sta progressivamente riducendo, e con esso la possibilità di utilizzare lo strumento societario come schermo per evitare che la macchina della giustizia possa imporre sanzioni in caso di violazione della legge.

Lorenzo Pispero

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