Esodati, le istruzioni dell’Inps: nuova salvaguardia per altri 10.130

Redazione 10/05/13
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L’Inps prospetta una nuova chance di salvaguardia per gli esodati che si sono rioccupati. L’Istituto di previdenza nazionale infatti effettuerà il ricontrollo delle posizioni dei soggetti esclusi dai primi due contingenti (65mila e 55mila) per aver ripreso l’attività lavorativa, con l’intento di verificare nuovamente la possibilità di immetterli nel terzo contingente (10.130). A riportare l’informazione, l’Inps ha trasmesso la circolare  n. 76/2013 riassumendo tutte le indicazioni in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici varati dalla riforma Fornero. Con attinenza alla terza tornata di esodati, autorizzata dalla legge di Stabilità 2013, questa giunge a prendere ad oggetto i lavoratori cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga; i lavoratori che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012 tramite accordi di natura privata o viceversa collettiva d’incentivo all’esodo siglati entro il 31 dicembre 2011.

Come anticipato, complessivamente i nuovi beneficiari possono raggiungere quota 10.130. Le prassi attuative della recente salvaguardia sono stabilite in un decreto, firmato il 22 aprile, in fase di registrazione alla Corte dei conti. L’Istituto di prevenzione, anticipando i contenuti dell’ordinanza, chiarisce come i lavoratori interessati saranno tenuti a presentare apposita richiesta per poter accedere alla salvaguardia, alcuni di essi alla direzione territoriale del lavoro (dtl), mentre altri direttamente all’Inps. In particolare, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga, (dovendosi comunque trattare di ammortizzatori autorizzati da accordi governativi o almeno stipulati entro il 31 dicembre 2011) insieme ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, saranno tenuti a presentare istanza alla competente direzione territoriale del lavoro (dtl) entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Viceversa, i lavoratori che sono stati abilitati alla prosecuzione volontaria dovranno presentare la domanda all’Inps, pur sempre rispettando il termine fissato a 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La circolare chiarisce, tuttavia, che con l’intento di facilitare le tempistiche della definizione delle diverse situazioni, l’Istituto procederà comunque ad effettuare l’elaborazione delle posizioni dei prosecutori volontari noti all’Inps. L’Inps spiega infine la concessione dell’ulteriore chance. Nel merito, le posizioni dei soggetti esclusi dalle salvaguardie immesse dai primi due decreti, dal momento che risultano riattivate le rispettive attività lavorative consecutivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, subiranno un aggiuntivo riesame al fine di verificare se siano raggiunti o meno i requisiti previsti per il terzo contingente dei 10.130, per il quale la rioccupazione è consentita entro determinati vincoli, oltre che temporali, anche subordinati al reddito.

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