Il contributo Ssn, ossia la quota del premio Rc – auto che permette di finanziare il Servizio sanitario nazionale, non si può più dedurre nella sua totalità dal reddito imponibile, ma solo per la parte che supera i 40 euro. Nel caso in cui la soglia dei 40 euro non venga oltrepassata, la deduzione non è più consentita. Questo nuovo vincolo è stato stabilito dall’articolo 4, comma 76 della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, per permettere il finanziamento degli interventi fissati dalla riforma stessa.
La norma ne ha decretato la decorrenza dal 2012, la prima applicazione concreta di questa stretta si terrà dunque nella prossima dichiarazione dei redditi, la cui stagione sta per cominciare con la presentazione del 730 entro la fine di aprile all’azienda o entro la fine di maggio a un Caf o professionista abilitato.
Dunque per quanto concerne la nuova soglia di deducibilità delle polizze Rc – auto, la conseguenza principale sarà che chi spende meno, quindi, nella maggior parte dei casi, le fasce con i redditi più bassi della popolazione, non avrà più la possibilità di dedurre nulla. Il contributo SSn, infatti, ammonta al 10,50% del premio Rc auto e per questa ragione si tocca il nuovo limite dei 40 euro solo se si oltrepassano i 380,92 euro di premio pagato. A questo punto non è complicato capire come muoversi; l’ammontare del contributo Ssn deve essere indicato nella polizza e nella quietanza di pagamento, è una delle voci che costituiscono il totale da pagare.
Dunque sarà sufficiente controllare se il suo importo supera o meno i 40 euro, in caso di esito positivo non rimane che sottrarre dal suo ammontare la franchigia di 40 euro per avere la cifra che sarà possibile dedurre. La deducibilità prescinde dalla titolarità giuridica del veicolo a cui la polizza si riferisce, quindi la deduzione si può fare anche qualora non si sia intestatari del veicolo.
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