I percorsi formativi abilitanti speciali sono destinati ad una platea di quasi 75 mila docenti precari, prevedono tempi piuttosto stretti, nessun allenamento sul campo rispetto al tirocinio formativo attivo che invece lo richiede, e non ammettono ripetizioni. Coloro che vorranno ottenere lo stesso l’abilitazione, non ottenuta mediante il percorso speciale, potrà avvalersi, ovviamente, delle procedure ordinarie. Almeno questo è quanto riportato in fondo all’allegato A, punto 6, dell’altro decreto firmato dal ministro lo stesso 25 marzo, che disciplina lo svolgimento di questi percorsi.
Perché il divieto sia reso efficace, qualora non venga eliminato da altro provvedimento di pari livello o superiore, sarà necessario fondare una banca dati dei docenti che non hanno portato a termine con esito positivo i percorsi.
I requisiti di servizio necessari ai precari per essere autorizzato alla frequenza è di almeno 3 anni scolastici di insegnamento, maturati dal 1999/2000 al 2010/2011. L’anno in corso non viene calcolato, nonostante la commissione istruzione della Camera abbia fatto espressa richiesta al momento di rilasciare il 6 febbraio scorso il prescritto parere.
In premessa al provvedimento, infatti, che cambia il decreto n. 249 del 2010, il ministro scrive di non essere in grado di esaudire la condizione dettata dalla commissione poiché ” i requisiti di servizio vanno riferiti all’anno scolastico antecedente l’attivazione dei percorsi speciali prevista a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013“. Se si va a consultare l’altro decreto, però, l’articolo 4, quello che disciplina i percorsi attuali, si evince che il ministro prevede che essi debbano svolgersi non dall’anno scolastico 2012/2013 ma negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015.
Tra i due provvedimenti, però, c’è quanto meno una contraddizione che sarebbe opportuno modificare facendo, in questo modo, rientrare un altro buon numero di precari che non sarebbe corretto lasciare fuori, dal momento che in ogni caso l’inizio dei primi percorsi è previsto solo l’anno prossimo, anche se le domande si presenteranno entro quest’anno.
Ogni anno di servizio per essere ritenuto valido deve comprendere almeno 180 giorni di insegnamento oppure bisogna essere stati in servizio continuativamente dal 1° febbraio al termine delle operazioni di scrutinio finale (art. 11, quattordicesimo comma, della l.n. 124 del 1999) nella stessa classe di concorso o tipologia di posto nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale. Il percorso abilitante richiedibile deve concernere gli insegnamenti fissati dalla classe di concorso corrispondente al servizio effettuato in almeno uno dei tre anni di servizio validi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei percorsi, il ministro ritiene che gli atenei e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, Afam, siano liberi di stabilire sedi e calendario, che le lezioni si svolgano in linea di massima nelle ore pomeridiane e nell’intera giornata del sabato, ma quasi mai i docenti precari possono aspirare ad avere il sabato libero e sono molto poche le scuole dove le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
Non si escludono, infine, momenti intensivi, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, durante le vacanze natalizie e pasquali, festività religiose da osservare permettendo naturalmente.
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