Entro il 31 ottobre 2013 – e non più entro il mese di aprile, quindi –sarà necessario comunicare, nella fattispecie, le informazioni riguardanti le varie tipologie di rapporti attivi nel 2011. Lo scorso 7 marzo si è tenuto, infatti, un incontro delle principali associazioni di categoria delle banche e degli altri operatori finanziari con l‘agenzia delle Entrate, nel corso del quale è stato raggiunto l’accordo sul nuovo calendario per l’invio delle comunicazioni annuali: quelle concernenti il 2012, perciò, dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2014, mentre a regime i dati degli anni successivi dovranno essere trasmessi entro il 20 aprile (per i dati relativi al 2013 la scadenza è il 20 aprile 2014).
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia, Attilio Befera, mette in atto le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, del Dl 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11. In particolare, gli intermediari finanziari elencati all‘articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605 (già obbligati alla comunicazione all’anagrafe tributaria prevista dal provvedimento del 19 gennaio 2007), – tra cui banche, Poste italiane, intermediari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio e società di gestione del risparmio – avranno il compito di segnalare i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco, rivolto al soggetto, persona fisica o non fisica, che ne ha la disponibilità e a tutti i cointestatari (nel caso di intestazione a più soggetti), nonché i dati relativi al saldo iniziale al 1° gennaio e al saldo finale al 31 dicembre.
Per i rapporti cominciati nel corso dell’anno il saldo iniziale ovviamente dovrà considerare la data di apertura, mentre per quelli chiusi nel corso dell’anno il saldo andrà contabilizzato al momento della data di chiusura. Andranno anche indicati i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto conteggiati su base annua.
Finiranno nel censimento, oltre ai conti correnti, tra l’altro, i conti deposito titoli, le gestioni patrimoniali, i rapporti fiduciari (legge 1966/39), le carte di credito/debito, le operazioni extra-conto, le cassette di sicurezza (relativamente al numero di accessi annuali), certificati di deposito e buoni fruttiferi e contratti derivati. Sono esclusi, invece, fondi pensione e finanziamenti.
Per assicurare la sicurezza delle trasmissioni informatiche è stato stabilito che gli operatori finanziari comunichino i dati utilizzando, previa registrazione sul sito internet delle Entrate, la nuova infrastruttura Sid, attraverso la nuova piattaforma di file transfer protocol (Ftp). Nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 mb in formato compresso, è possibile l’utilizzo, sempre in modalità automatizzata, del servizio di posta elettronica certificata. Sempre nella prospettiva della sicurezza e della tutela della riservatezza viene poi stabilito che i dati siano conservati entro i termini di decadenza dell’accertamento e quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a ogni anno d’imposta, dopo di che saranno automaticamente cancellati.
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