La data da ricordare è il prossimo 28 febbraio quando i lavori cominceranno veramente e la direttiva, che fissa vari limiti che le parti dovranno considerare al momento delle trattative, verrà discussa. Fra i paletti indicati dalla Funzione pubblica risulta l’art.1 della legge 15/2009, che recita che la contrattazione collettiva non può più derogare le norme di legge, a eccezione del fatto che non sia la legge stessa a prevederlo espressamente.
Il tavolo dei negoziati, comunque, non potrà esprimersi sulle prerogative dirigenziali, ma solo sulla regolamentazione del rapporto di lavoro flessibile che non potranno essere convertiti perché questo è previsto chiaramente dall’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001. Per quanto concerne gli aspetti principali della trattativa, Palazzo Vidoni ha deciso che le parti potranno intervenire a riguardo della definizione dei limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a termine.
Sarà possibile, inoltre, individuare le deroghe al divieto di utilizzo dei contratti a termine in mancanza di necessità di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; soprattutto nel caso dell’avvio di una nuova attività, del lancio di un servizio innovativo, dell’attivazione di un importante cambiamento tecnologico, oppure di progetti di ricerca o nel caso di rinnovo di un contributo finanziario consistente.
Tutto ciò deve avvenir senza oltrepassare la quota del 6% dell’organico totale dei lavoratori. Le parti potranno anche diminuire l’entità dell’intervallo fra un contratto a termine e l’altro, senza incorrere in sanzioni per l’amministrazione, e potranno anche stabilire di elevare fino ad un massimo d cinque anni il limite temporale della ripetizione dei contratti, ordinariamente fissato a 36 mesi.
Le trattative potranno contemplare in via ordinaria l’eventualità di permettere la redazione di un altro contratto a termine dopo i 36 mesi, a patto che venga istituito presso la direzione del lavoro con l’assistenza di un dirigente sindacale. In ultimo le parti dovranno tenere in considerazione di chiarire che nel limite dei 36 mesi vengono compresi anche i periodi di missione in mansioni equivalenti, in pratica la contrattazione collettiva dovrà finire il lavoro cominciato dal governo per rivisitare la disciplina dei contratti a termine nella p.a.
Allo stesso tempo, tuttavia, sarà necessario reperire una soluzione alla questione dei precari triennalisti che non saranno in grado di superare i concorsi. I precari che hanno maturato 36 mesi di lavoro a causa della ripetizione dei contratti a termine, che non è possibile stabilizzare per legge e che restano fuori dalla quota di riserva, ossia quel 40% di posti che sono riservati a loro dalla legge di stabilità in vista dei prossimi concorsi.
Qualora fosse possibile procede all’indizione e all’espletamento dei concorsi in tempi brevi, i posti in ogni caso non sarebbero sufficienti per tutti. In precari che lavorano nella p.a. infatti sono circa 260 mila e di questi 135 mila sono impiegati nella scuola.
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