La bozza finale arriva dopo il parere in merito del Consiglio di Stato e la successiva firma definitiva apposta dal Guardasigilli Paola Severino e dal ministro per lo Sviluppo Economico Corrado Passera.
Prende vita così la nuova regolamentazione dei consorzi professionali, a ruota di alcune riforme cardine del settore, come quella generica delle professioni, quella specifica sugli avvocati e, infine, la nuova legge sui cosiddetti “senz’albo”.
Con questo nuovo regolamento, dunque, i professionisti potranno aggregarsi in enti riconosciuti legalmente, per la cui corretta apertura, però, saranno da rispettare alcune linee di demarcazione ben definite.
Cominciamo, ad esempio, dai requisiti di creazione e di iscrizione delle neonate Stp. A fare da bussola, saranno i modelli societari del Codice civile, ivi incluse, naturalmente, Snc, Srl e Spa. A fungere da oggetto sociale per l’ente, l’esercizio di una o più attività professionali per cui sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico.
Le società tra professionisti saranno chiamate a iscriversi al registro imprese delle Camere di commercio e, in aggiunta, alla sezione speciale dell‘ordine d’appartenenza dei soci.
Come detto, allora, potranno essere costituite società tra professionalità diverse, ma lo stesso socio non potrà prendere parte a più di una Stp. A questo proposito, viene posto come necessario il limite dei 2/3 di capitale in mano agli stessi consociati. Se questa norma sia applicabile a tutti gli appartenenti al sodalizio, o solo a quelli regolarmente iscritti agli albi professionali, è ancora materia di discussione, che potrebbe, nelle previsioni più fosche, dissuadere eventuali investimenti di provenienza esterna.
Capitolo cruciale della nuova legge sarà invece quello sulla trasparenza, che investe tutta la filiera del rapporto con il cliente, dal preventivo fino alla chiusura del contratto. Possibile, per il socio professionista, di appoggiarsi a figure di aiuto purché non di rimpiazzo, eventualità sulle quali, comunque, il cliente deve essere sempre tenuto al corrente.
Quindi, la responsabilità, com’è ovvio, riveste un’importanza fondamentale per le costituende Società tra professionisti. In prima analisi, restano validi i canoni deontologici illustrati nella disciplina dei singoli ordini a cui i professionisti facciano parte.
La figura della società è da ritenersi responsabile quando si desuma che eventuali pratiche scorrette impiegate dal lavoratore possano essere ricondotte a indicazioni pervenute direttamente dalla società stessa. Si parla, in questo caso specifico, di responsabilità concorrente tra socio e società. Resta, comunque, controverso il punto in cui a essere chiamata in causa sia l’ente multidisciplinare, con possibili sovrapposizioni tra linee di condotta emanate da collegi o ordini diversi.
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