Pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 gennaio, la norma sarà operativa a partire da domenica 10 febbraio, per una platea di circa 3,5 milioni di persone occupate in proprio o subordinate, ma senza la possibilità di un Albo a tutela del proprio ramo di attività.
Da quel giorno, insomma, per tutti gli interessati scatterà l’obbligo di indicare i parametri di riferimento inseriti nel nuovo testo di legge per il ramo lavorativo specifico. Circa la tutela dei consumatori, invece, farà fede l’elenco pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, che conterrà l’elenco completo di tutte le associazioni riconosciute le quali, a loro volta, saranno tenute a pubblicare sul proprio sito web l’impegno a rispettare i principi di correttezza, trasparenza e veridicità stabiliti dalla legge.
Vediamo in sequenza le principali novità contenute nella legge di riforma per i professionisti “senz’albo” che entrerà in vigore domenica 10 febbraio 2013.
Intanto, specifichiamo come per professione non organizzata in ordini si intenda “l’attività economica, anche organizzata volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. Chiunque svolga una professione no organizzata in albi o collegi contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto col cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge“.
Sono così enunciate le disposizioni finali obbligatorie per tutti coloro che ricadono sotto l’ombrello della riforma, che identifica la professione dei senz’albo sotto forma di tre tipologie: individuale, associata, societaria o cooperativa e, infine, come lavoro dipendente.
Capitolo fondamentale, come detto, è quello delle associazioni professionali, che faranno da collettore per i tanti professionisti sparsi sul territorio fino a oggi investiti dal vuoto normativo in fatto di regolamentazione dell’esercizio.
Così, scopriamo come le associazioni non potranno avere vincolo di rappresentanza esclusiva, ma saranno chiamate a valorizzare le competenze degli associati, garantendo il rispetto delle regole deontologiche. In aggiunta, a esse spetta anche l’onere di vigilare sulla condotta dei propri associati.
Completa trasparenza, come accennato, dovrà essere garantita dalle associazioni nei termini di rendere pubblici e facilmente consultabili statuto e atto costitutivo, identificazione delle attività professionali coinvolte, composizione degli organismi di rappresentanza, e i requisiti di accesso al sodalizio professionale.
A questo proposito, è prevista nella legge sui senz’albo la facoltà, per gli organismi associativi, di emanare essi stessi delle attestazioni in merito all’iscrizione del cittadino professionista all’associazione, agli standard cui gli associati sono invitati a conformarsi, alla necessità di una polizza assicurativa o, ancora, al possesso dell’attestato di conformità alla norma tecnica Uni, qualifica necessaria a tutela dell’utenza.
Alcune specifiche arrivano dai tributaristi, che tramite l’organo di rappresentanza Lapet, sottolineano come “Quale prestazione d’opera intellettuale, la professione è unica e racchiude in sé tutto il mondo professionale (ordinistico e non). La legge chiarisce chi è il professionista, punendo l’eventuale abuso del titolo con sanzioni previste dal codice del consumo, ben più gravose di quelle disposte dal codice deontologico”.
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