Lo spesometro, come redditometro e redditest, aveva sofferto un rinvio (Dl 70/2011) rispetto alla scadenza prestabilita, prima al 15 ottobre 2012 poi al 31 gennaio 2013, ma adesso è giunto il momento.
Gli intermediari che hanno emesso le carte di credito, di debito e prepagate mediante cui sono generati gli acquisti rilevanti dovranno inviare all’anagrafe tributaria i dati anagrafici dell’acquirente, gli importi totali di ciascuna singola transazione, la data in cui è stata fatta ed il codice fiscale del’operatore commerciale presso il quale è stato erogato il pagamento elettronico. Entro il 30 aprile dell’anno successivo, invece, a cominciare dalle spese dell’anno 2012 la trasmissione dei dati concernenti le operazioni rilevanti ai fini Iva dovranno essere invariate.
Entro questa data, dunque, i dati degli acquisti e delle operazioni Iva generati nel 2012 in base alle norme semplificate introdotte dall’articolo 2, comma 6, del Dl 16/2012 dovranno essere resi noti. Anche se le specifiche tecniche sono in attesa di essere definite da un provvedimento direttoriale, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che lo spesometro 2012 si proporrà come un modello vero e proprio e non più nelle vesti di tracciato record, così da permettere la compilazione e la stampa dei dati da parte dell’intermediario.
Indipendentemente dagli importi, come succedeva nel passato per i soppressi elenchi dei clienti e dei fornitori, dovrebbe essere contemplato un invio cumulativo per ogni cliente e fornitore. E’ stata cancellata, dal 1° gennaio 2012, la soglia minima di rilevanza di 3 mila euro, le transazioni, anche se di importo minore dei 3 mila euro (Iva esclusa), dovranno essere comunicate qualora sia prevista l’obbligatorietà dell’emissione della fattura.
La nuova disciplina, sempre per le operazioni rilevanti ai fini Iva sottoposte all’obbligo di fatturazione, stabilisce che la comunicazione comprenda, per ciascun cliente e fornitore, l’ammontare totale delle operazioni attive e passive praticate nel periodo di riferimento, senza che assuma rilevanza l’importo unitario. Resta in vigore, invece, la soglia di 3.600 euro (Iva compresa)per le operazioni non sottoposte all’obbligo di fatturazione generalmente effettuate da commercianti, albergatori, ristoratori, artigiani nei confronti del consumatore finale.
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