Il ravvedimento sprint non è più previsto, esso prevedeva di regolarizzare la propria posizione erogando solo lo 0,2% per ogni giorno di ritardo accumulato, entro 14 giorni dalla scadenza, tuttavia, qualora entro il 17 dicembre il contribuente non abbia versato, lo abbia fatto parzialmente od oltre questo termine il saldo Imu, ha ancora la chance di riparare all’errore pagando comunque una piccola sanzione entro il 16 gennaio. In questa circostanza deve versare il tributo, se dovuto, gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012) e una sanzione del 3% proporzionata alla cifra da corrispondere.
Dal 17 gennaio, giovedì prossimo, l’ultima alternativa rimanente sarà il ravvedimento lungo entro un anno dalla violazione dei termini previsti per legge. In questa circostanza la pena pecuniaria è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%). Va chiarito, però, che solamente l’adempimento spontaneo, prima che le violazioni di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo siano verificate dal comune, evita di incappare nella pena edittale del 30%. Nel caso in cui sia il comune a riscontrare la violazione, oltre alla sanzione prevista, gli interessi sono dovuti al tasso legale, a meno che l’amministrazione comunale non opti, con regolamento, di stabilire un tasso differente che può giungere fino al 5,5 %.
Il comune ha facoltà di incrementare la misura degli interessi fino a 3 punti percentuali rispetto al tasso legale, in base a quanto regola l’articolo 1, comma 165, della Finanziaria 2007(legge 296/2006). L’interessato, per perfezionare la sanatoria, deve provvedere al pagamento del dovuto o integrare quello tardivo con sanzioni ed interessi. Gli interessi devono essere calcolati nella misura del saggio legale, con maturazione a giorno di ritardo.
Effettivamente, il condono si verifica nel momento in cui viene corrisposto l’intero debito tributario, comprensivo di sanzioni e interessi. L‘Agenzia delle entrate (risoluzione 35E/2012),m nell’istituire i codici tributo per il pagamento della nuova imposta locale, ha chiarito che i contribuenti possono procedere alla sanatoria delle violazioni commessa saldando sanzioni e interessi insieme all’imposta dovuta. E’ necessario segnalare l’oggetto d’imposta che si vuole regolarizzare e l’ente del quale il versamento è diretto (stato, comune).
In un primo momento, è possibile tuttavia pagare il tributo e dopo interessi e sanzioni, purché l’ultimo versamento avvenga entro il termine prestabilito. Dal momento che la legge stabilisce scadenze diverse (30 giorni o 1 anno) per regolarizzare la propria posizione con il Fisco, al fine di decidere quale sanzione deve essere pagata, fa fede la data dell’ultimo versamento. Se questo è accaduto oltre 30 giorni dalla data stabilita dalla legge, si appone la disciplina della scadenza successiva e parte la sanzione maggiorata.
Quindi coloro che non provvedono a sanare la violazione entro il 16 gennaio, dal giorno successivo è obbligato a pagare la sanzione del 3,75%.
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