Imu: poche garanzie sui rimborsi, Comuni e contribuenti sono avvisati

Redazione 13/12/12
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Il 17 dicembre scade il saldo Imu e ancora non è ben chiaro mediante quali modalità avverrà il recupero delle somme versate in misura eccedenti il previsto. Ciò che si sa è che le amministrazioni comunali dovranno restituire il tributo più cospicuo versato nelle loro casse, però  non è altrettanto sicuro che debbano rimborsare allo stato le somme che i contribuenti hanno versato erroneamente sbagliando a quantificare l’importo del tributo.

In questa situazione si crea una inevitabile confusione in quanto non è chiaro a chi vada presentata l’istanza  se il contribuente paga in acconto o a saldo più del dovuto. Il comune è soggetto attivo d’imposizione, nonostante  sia lo stato a detenere il diritto di incassare il 50% dell’imposta, eccetto in rare eccezioni regolamentate dalla legge. Sono sollevati dal versamento della quota statale gli immobili usati come abitazione principale, i fabbricati strumentali, quelli posseduti dai residenti all’estero e da anziani e disabili, purché ritenuti dai comuni prima casa e, infine, gli immobili rivolti all’edilizia residenziale pubblica.

L’articolo 13 del Dl “Salva Italia” (201/2011) sostiene che è il comune che ha il potere di accertare e riscuotere il tributo; in virtù di questa norma, dunque, le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono eseguite dal comune al quale spettano le “maggiori somme” recuperate. Su questo, tuttavia, ci sono molti dubbi; infatti sembra strano che gli enti possano incassare tutte le somme verificate per omesso o parziale versamento, che tecnicamente non sono proprio delle maggiori entrate. Nulla, invece, è deciso sui rimborsi.

L’unico appiglio normativo è rappresentato dalla posticipazione delle disposizioni della Finanziaria 2007, nella fattispecie all‘articolo 1, commi da 160 a 170, della legge 296/2006. Il comma 164 stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 5 anni dal versamento stesso o da quando è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale ha l’obbligo di rimborsare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Il comma 165, poi, attribuisce al comune il potere di stabilire la misura annuale degli interessi, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Gli interessi toccano al contribuente anche sulle somme da rimborsare a partire “dalla data dell’eseguito versamento”. E’ più semplice, naturalmente, regolamentare i rapporti tra enti impositori e contribuenti che possono richiedere il rimborso  o la compensazione dell’ Imu, se hanno versato l’acconto per il 2013.

Non è possibile, invece, compensare a saldo l’avanzo di Imu versato in acconto per il 2013. Non esiste una norma di legge che mostri agli interessati la strada da seguire avere il rimborso della quota statale.  Numerosi contribuenti hanno già presentato istanza di restituzione ai comuni, anche per le quote erogate allo stato, e più avanti anche altri lo faranno. I comuni non vogliono restituire le somme versate allo stato, anche per l’effetto negativo che ciò avrebbe sui bilanci dei comuni stessi.

Se non dovesse essere trovata una soluzione normativa si spalanca la possibilità di un contenzioso, dopo l’impugnazione del silenzio rifiuto o del provvedimento di diniego. Con l‘avvicinarsi del 17, data della scadenza del saldo, la questione diventa ancora più urgente; infatti l’importo del saldo è uguale a quello della prima rata, solo se le aliquote di base non hanno subito modifiche, se così non fosse il contribuente è tenuto ad erogare la differenza, tenendo presente le nuove aliquote che, se aumentate, rispetto a quella base poterebbero il gettito solo ai comuni.

Gli errori dunque potrebbero essere molteplici vista la situazione, se poi gli enti hanno stabilito quote agevolate (immobili locati, beni merce) o assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti da residenti all’estero e anziani e disabili, dopo il versamento in acconto (17 giugno), queste scelte generano rimborsi.

Redazione

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