Il contenuto dell’emendamento riproduce l’attuale formulazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, salva l’introduzione del comma 1bis.
Di seguito il testo dell’emendamento nr. AC5534-bis presentato alla Camera:
“Il giorno 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha diffuso un comunicato stampa che recitava:
La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Considerando che:
-il d.lvo 28/2010, nella sua parte in cui prevede la c.d. obbligatorietà, ha ingenerato un incolpevole affidamento in capo a numerosissimi Organismi di Mediazione (quasi mille) che hanno investito ingenti somme di capitale;
-i Tribunali non riescono a rispettare tempi ragionevoli per concludere i processi, così rendendo costantemente l’Italia destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Unione Europea;
-la ragionevole durata del processo, laddove violata, giustifica pretese economiche da parte dei cittadini, in base all’art. 2 della Legge 24 marzo 2001, n. 89, che vengono erogate dal Ministero della Giustizia;
-la pronuncia della Corte Costituzionale, per come preannunciata con comunicato stampa, rischia di eliminare posti di lavoro ed aziende, esponendo lo Stato a possibili class action;
-la pronuncia della Corte Costituzionale ha rilevato solo un vizio in procedendo, ovvero un eccesso di delega;
si propone il seguente emendamento.
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Conversione in Legge del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245.
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All’art. 34 viene aggiunto il comma 23 che recita:
L’art. 5 del Decreto Legislativo 4 maggio 2010, n. 28 è sostituito dal seguente:
Art. 5
Condizione di procedibilita’ e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
1bis. Per controversie in materia di condominio devono intendersi quelle che si concretizzano tra soggetti appartenenti alla medesima struttura condominiale, indipendentemente dal titolo o qualificazione dell’eventuale responsabilità; le controversie in materia di diritti reali non contemplano i modi di acquisto degli stessi; le controversie in materia di responsabilità medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e’ presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi’ la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 11 presso la segreteria dell’organismo”.
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