Mediazione tributaria e reclamo: i presupposti di applicazione

Mirco Gazzera 30/10/12
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Premessa: il nuovo istituto della mediazione tributaria e del reclamo

L’articolo 39 comma nove del decreto legge numero 98 del 06.07.2011 ha introdotto un istituto, inedito nel nostro sistema tributario, denominato “mediazione tributaria”. Quest’ultima, è entrata in vigore dal 1° aprile di quest’anno.

La circolare 9/E del 19.03.2012, al fine di evitare confusione terminologica, precisa che la “mediazione tributaria” si differenzia in modo netto dalla “mediazione civile e commerciale” prevista dal decreto legislativo 28 del 04.03.2010, oggetto negli scorsi giorni del giudizio della Corte Costituzionale.

Il nuovo istituto, disciplinato dall’articolo 17 bis del decreto legislativo numero 546 del 1992 (recante, come è noto, la disciplina del processo tributario), presenta alcuni tratti di affinità con strumenti deflattivi già esistenti (l’accertamento con adesione), per quanto concerne il confronto fra la posizione del contribuente e quella dell’Ufficio. Tuttavia, l’elemento distintivo è rappresentato dalla funzione di “filtro” della “mediazione tributaria” volta a limitare l’instaurazione di contenziosi presso le Commissioni Tributarie per controversie di valore “relativamente” ridotto.

In estrema sintesi, il citato articolo 17 bis prevede che se sussistono i requisiti d’applicazione, il contribuente debba includere nel ricorso destinato alla Commissione Tributaria un’istanza (c.d. “reclamo”). Essa si sostanzia in una richiesta, rivolta alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente, con la quale si chiede di accogliere in via amministrativa le richieste del contribuente, evitando l’instaurazione della controversia dinanzi alla Commissione Tributaria. Il contribuente può facoltativamente indicare nell’istanza anche una “proposta di mediazione”, la quale rappresenta una sorta di “proposta di transazione”1. In caso di rigetto o di mancata risposta dell’Agenzia, il ricorso con reclamo si “trasforma” in semplice ricorso che il contribuente può depositare in Commissione Tributaria Provinciale per la costituzione in giudizio nei termini previsti.

I paragrafi successivi rappresentano una sintesi ragionata di quanto contenuto nelle copiose circolari esplicative 9/E del 19.03.2012 e 33/E del 03.08.2012 con riferimento ai presupposti di applicazione della “mediazione tributaria”. Seguirà un successivo articolo dedicato agli aspetti procedurali.

Ambito di applicazione

In base al disposto dell’articolo 17 bis del decreto legislativo numero 546/1992: “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e’ tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e’ esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48”. E’ necessaria quindi la sussistenza contemporanea di due requisiti che si vanno ad esaminare distintamente.

1.L’atto impugnabile deve essere stato emesso dall’Agenzia delle Entrate

Il primo requisito di applicazione della “mediazione tributaria” è rappresentato dalla circostanza che l’atto sia impugnabile dinnanzi alle Commissioni Tributarie, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992 e che sia stato emesso dall’Agenzia delle Entrate (per brevità ADE). La tabella sottostante indica, per ciascun atto previsto dall’articolo 19, l’assoggettamento o meno a mediazione tributaria nel caso in cui sussista anche il requisito di valore della controversia (vedi oltre).

Atti elencati dall’art. 19 del decreto lgs. n. 546 del 1992

Mediazione tributaria

Avviso di accertamento emesso dall’ADE

SI’

Avviso di liquidazione emesso dall’ADE

SI’

Provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso dall’ADE

SI’

Iscrizione a ruolo

SI’

Rifiuto espresso o tacito avverso un’istanza di rimborso emesso dall’ADE

SI’

Revoca di agevolazioni emesso dall’ADE

SI’

Altri atti impugnabili dinanzi alla CTP emessi dal’ADE

SI’

Cartella di pagamento

NO – Atto del concessionario

Avviso di mora

NO – Atto del concessionario

Iscrizione di ipoteca su immobili

NO – Atto del concessionario

Fermo di beni mobili registrati

NO – Atto del concessionario

Atti relativi al Catasto

NO – Atto della Agenzia del Territorio

Atti di recupero per aiuti di Stato

NO – Escluso dall’art. 17 bis

Si fa presente che rientra tra gli atti potenzialmente oggetto di “mediazione tributaria” anche il rifiuto tacito (silenzio-rifiuto) formatosi trascorsi 90 giorni dalla presentazione di un’istanza di rimborso. Al contrario, in linea di massima non sono interessati dalla mediazione tributaria gli atti del concessionario alla riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizione di ipoteche, etc.), salvo l’ipotesi residuale nella quale essi non siano stati preceduti dalla notifica dell’atto prodromico (es. avviso di accertamento).

Con riguardo specifico alla cartella di pagamento, la circolare 9/E precisa che l’esame sull’applicabilità della “mediazione tributaria” dipende dalla tipologia di vizio eccepito dal contribuente. In particolare:

– se si tratta di vizio proprio della cartella di pagamento (es. vizio di notifica): non si applica la “mediazione tributaria” in quanto esso è attribuibile al concessionario della riscossione;

– se si tratta di vizio riconducibile all’attività dell’Agenzia delle Entrate (es. vizio riguardante l’iscrizione a ruolo): si applica la “mediazione tributaria” se sussiste anche il requisito di valore della controversia (vedi oltre);

– se sono presenti entrambe le ipotesi: il contribuente deve notificare il ricorso al concessionario della riscossione ed un ricorso con reclamo all’Agenzia delle Entrate.

2. Il valore della controversia non deve essere superiore ad Euro 20.000

Con riguardo alla determinazione del valore della controversia, l’articolo 17 bis rinvia all’articolo 12 comma 5 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Si indica, per ciascuna tipologia di atto, il criterio da seguire per determinare il valore della controversia.

– Avvisi di accertamento (o liquidazione): importo del solo tributo accertato, escluse le sanzioni e gli interessi

– Atti di irrogazione di sanzioni: importo delle sanzioni irrogate

– Dinieghi espressi o taciti di rimborso: importo chiesto a rimborso, esclusi gli accessori (interessi, etc.);

– Atti che rettificano perdite fiscali: importo dell’imposta virtuale derivante dalla minore perdita

Si precisa che se l’atto si riferisce a più periodi d’imposta il valore è pari al totale delle imposte accertate. Nel caso, invece, di atti distinti impugnati con un unico ricorso cumulativo l’esame sul valore va effettuato su ogni singolo periodo d’imposta. Le controversie di valore non determinabile (es. diniego di un’agevolazione senza applicazione di sanzioni o sospensione della licenza per mancata emissione di scontrini fiscali) non sono soggette a “mediazione tributaria”.

Mirco Gazzera

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