Concorso scuola 2012: la ripartizione regionale dei posti

Il concorso della scuola indetto dal Ministro Profumo rischia di essere il concorso dei ricorsi, delle promesse infrante ma soprattutto della confusione figlia di un bando ufficiale difficilmente comprensibile perché si affida ad un linguaggio giuridico estremamente tecnico e di ardua comprensione per chi non appartenga al ramo e perché emanato a partire da una normativa vecchia, la medesima redatta per i concorsi che sarebbero dovuti esserci dopo il ’99. Dunque il profumo di rinnovamento che avrebbe dovuto investire l’organigramma scolastico italiano si basa su un concorso che nasce già vecchio, per queste cose c’è il cinema, il curioso caso di Benjamin Button, ma la vita e il lavoro delle persone sono un’altra cosa e meritano rispetto.

I posti “promessi” dal Miur, in partenza, erano 11.892, dopo il bando ufficiale sono scesi a 11.542, ossia 350 posti in meno che sono, sì frutto di un errore di valutazione, ma che saranno utilizzati per la riconversione del personale in esubero come sostegno; quindi non nuove immissioni ma riconversione di docenti già in ruolo.

Le classi di concorso, almeno questa è l’indiscrezione pervenuta dalla Cisl, sono state scelte “sulla base di alcuni parametri di consistenza minima. Si faranno i concorsi, infatti, solo per quegli insegnamenti per cui esistono almeno 6 disponibilità in regione, purché su scala nazionale risulti un congruo numero di posti liberi. Per gli ambiti disciplinari, viene preso in considerazione il totale delle disponibilità riscontrabili per ciascuna delle classi di concorso ricomprese nell’ambito”.

Cerchiamo di essere più chiari ancora se possibile, nelle ultime ore nella rete è dilagata la confusione generale, sono migliaia i docenti che si trovano a dover fare i conti con piani di studio vecchissimi, crediti formativi universitari, supplenze, graduatorie ed esperienze lavorative varie ed assortite per capire di quanti punti potranno beneficiare grazie ai titoli conseguiti.

Cominciamo da contingenze puramente territoriali, nelle regioni nelle quali il concorso non risulta attivato non si può evidentemente partecipare ma poiché non esiste nessun tipo di vincolo connesso alla residenza, gli abitanti di una regione che non prevede posti liberi  per il concorso possono partecipare al concorso stesso aderendo alla domanda in un’altra regione.

Sarà possibile, per chi è detentore dei titoli necessari, partecipare a più classi di concorso, l’unico vincolo è dettato dalla territorialità; infatti una volta che si sceglie una regione e una sola, si può partecipare solo al bando di concorso per i posti messi a disposizione in quella stessa regione. Identico ragionamento vale per chi, avendo più titoli, ha la possibilità di iscriversi non solo a più classi di concorso ma a gradi e ordini diversi, quindi c’è compatibilità fra le domande alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Se i candidati possiedono i titoli per ciascuna di esse sono liberi di fare le prove per ognuna.

Tasto dolente riguarda coloro che sono già all’interno delle graduatorie ad esaurimento per effetto del concorso del ’99. Nessun docente è, ovviamente, obbligato a partecipare al concorso ma con il nuovo bando ufficiale la graduatoria del vecchio concorso è destinata a decadere ed essere sostituita da quella futura, quindi se non si vuole rimanere esclusi sarà necessario partecipare. (Questa è forse una delle più grandi contraddizioni di questo provvedimento, coloro che hanno vinto il concorso del ’99 non solo non hanno avuto il posto fisso ma a distanza di 13 anni sono costretti a vincere un altro concorso per vedere riconosciuti i propri meriti, semplicemente assurdo.)

Coloro che attualmente si trovano in graduatoria ad esaurimento e non riusciranno a partecipare al concorso o non riusciranno a superarlo non verranno depennati dalla graduatoria stessa, anche perché, visto che le assunzioni avvengono tramite la via del doppio canale, dalle graduatorie ad esaurimento sarà assegnato il 50% dei nuovi assunti.

Al momento non esiste alcuna ripartizione dei posti disponibili per provincia, tale divisione avverrà solamente a ridosso delle assegnazioni in ruolo, ovviamente il punteggio conseguito dai candidati rappresenterà il discrimine che consentirà di avere il diritto di prelazione nella scelta dei posti.  L‘USR convoca i docenti vincitori di concorso e in base alla posizione in graduatoria, considerando i posti disponibili, consente di selezionare la provincia di preferenza. In seguito, ciascun Ufficio Scolastico regionale convoca i docenti che hanno scelto quella provincia per l’assegnazione della sede. Quest’ultima operazione avviene contemporaneamente alle proposte di assunzione a tempo indeterminato dalle Graduatorie ad esaurimento.

Nel remoto caso in cui il candidato vincesse il concorso ma non volesse usufruire del posto “vinto”, il suo nominativo verrebbe eliminato dalla sola graduatoria del concorso, rimarrebbe invece inalterata la sua posizione nella graduatoria ad esaurimento, quindi non verrebbe contaminato il diritto alla proposta di assunzione in ruolo in base allo scorrimento delle graduatorie.

Vari insegnanti, scoperto mediante la tabella ministeriale che nella regione di interesse non è stato bandito il concorso, si preparano a presentare la domanda in un’ altra regione. Qui di seguito verifichiamo i tempi e le modalità per richiedere il trasferimento e l’assegnazione provvisoria interprovinciale dopo la nomina giuridica in ruolo.

L’attuale normativa, Legge 12 luglio 2011 , n. 106 ex Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 9) dispone:

“21. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi’ come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e’ sostituito dal seguente “i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita’”

Il CCNI sulla mobilità e quello estivo sulle assegnazioni provvisorie hanno poi normato questa disposizione, garantendo ad alcune categorie di personale sia il trasferimento sia l’assegnazione provvisoria interprovinciale.

 

Alessandro Camillini

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