Sin dalle prima battute, infatti, molti osservatori e potenziali interessati avevano sollevato la questione: trattandosi di persone residenti in Italia senza regolare permesso di soggiorno, come è possibile dimostrarne la presenza già lo scorso anno? In caso di documenti scaduti, il problema era da considerarsi risolto in partenza, ma nelle eventualità, numericamente ben più consistenti, di lavoratori entrati illegalmente nel nostro Paese e mai regolarizzati, la faccenda diventa assai più problematica.
Non chiariva sufficientemente la questione neanche il decreto 109/2012 che di fatto aveva indetto la sanatoria per l’anno 2012. Lì, venivano date le disposizioni della finestra di regolarizzazione, senza però specificare tecnicamente quali attestati presentare per comprovare la presenza dell’immigrato al 31 dicembre 2011.
Finalmente, nelle Faq pubblicate nei giorni scorsi dal Ministero dell’Interno, la criticità è stata, seppur marginalmente, affrontata. E si è arrivati a scoprire che potrà fare fede sia un generico certificato medico, rilasciato da qualsiasi struttura aderente al Servizio sanitario nazionale, sia il timbro rilasciato sul passaporto al momento dell’ingresso in Italia.
Ciò che le Frequently asked question diramate dal Viminale indicano è infatti una generica disposizione alla domanda numero 5, secondo cui: “Il lavoratore dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l’immigrazione la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011“.
Alla Faq numero 27, poi, si aggiunge come la presenza dimostrata in territorio italiano dovrà essere “ininterrotta” e che tale riprova andrà certificata in modo che la si possa “presumere salvo evidenze contrarie“. Insomma, il Ministero non si è spinto fino ai dettagli ma ha rilasciato alcune indicazioni utili a stilare una lista di documenti che, in base ai criteri sopra citati, potrà essere riconosciuta valida ai fini della domanda d’emersione.
E quindi, via libera ai timbri su passaporto, così come ai referti medici, ma porte aperte anche all‘iscrizione scolastica dei figli del lavoratore in nero o a qualsiasi attestazione diramata dalle forze di ordine pubblico. Addirittura, sarà possibile presentare anche un documento di pregressa espulsione del clandestino.
Alla Faq numero 7, infatti, le indicazioni del Ministero specificano come la sanatoria 2012 sia rivolta anche a quei cittadini extracomunitari colpiti da “provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno“. A questo proposito, eventuali procedimenti penali o amministrativi pendenti per violazione delle norme sull’entrata entro i confini italiani, sono da ritenersi sospesi per chi intende avvalersi della sanatoria.
Naturalmente, la finestra di regolarizzazione, che si chiuderà il 15 ottobre alle 24, non include quei procedimenti di espulsione avvenuti per motivazioni “di ordine e sicurezza dello Stato” o per espulsioni amministrative, nell’ordine di ministeriali o prefettizie, come stabilito dall’art. 13 del decreto 286/98, Testo Unico sull’
Ricordiamo che per le domande bisognerà attenersi a ulteriori requisiti di reddito e di tipologie di lavoro, che andranno inserite nel modello F24 da allegare alla domanda di emersione.
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