Le informazioni che rendiamo note provengono dalla bozza che il 12 settembre il Ministero dell’Istruzione ha inviato al CNPI nella quale, oltre alla struttura che avrà il futuro test, sono contenute anche le indicazioni per lavalutazione dei titoli. Questa bozza, l’ultima in ordine di tempo, modifica quella resa pubblica precedentemente e, sostanzialmente, sarà quello che i candidati del concorso si troveranno di fronte nella prima prova, salvo altre modifiche che però sembrano difficili vista la ristrettezza dei tempi e la necessità di mettere in moto la macchina concorsuale da parte del ministero.
Ciò che non è cambiato è il numero dei quesiti da soddisfare, la cifra tonda di 50 è rimasta immutata, non è rimasta tale invece la somma di quesiti giusti da soddisfare, la richiesta minima è infatti salita da 35 a 40 risposte corrette. E’ stata decisa, inoltre, una nuova ripartizione delle domande, la scansione della bozza precedente, quella del 7 settembre prevedeva che i quesiti fossero divisi in questo modo: 15 domande per le capacità logiche, 15 domande di comprensione del testo, 10 domande sia per le competenze informatiche che per le competenze linguistiche attinenti ad una lingua straniera (comunitaria).
Nell’ultima bozza qualcosa è cambiato, soprattutto a favore di logica e comprensione che guadagnano altro terreno rispetto alle competenze informatiche e alla conoscenza di una lingua straniera che vedono ancor più ridimensionato il numero di quesiti ad esse rivolto, che già le vedeva in chiara minoranza. I nuovi quesiti, quindi, saranno ripartiti così 18 domande sia per logica che comprensione e 7 per informatica e lingua straniera, una chiara presa di posizione ministeriale che ribadisce l’idea secondo cui il know – how di conoscenze di un insegnante non deve essere puramente nozionistico, e questo è un bene, ma che deve essere fondato sul ragionamento e sulla intuizione, per quanto le domande di logica forse non siano il mezzo migliore per valutare capacità di ragionamento in ambito didattico.
Nella bozza, come detto sopra, sono contenute anche le indicazioni in merito ai titoli e ciò che emerge chiaramente è che i master per essere considerati valutabili devono avere una durata minima di un anno e che titoli aggiuntivi, come dottorati e scuole di specializzazione possono fare la differenza in sede di valutazione dei titoli.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento