Già con la circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E, l’Agenzia, nel delineare il trattamento fiscale da riservare al “conto energia” in capo al soggetto che la percepisce, ha affermato che la produzione di energia derivante da un impianto fotovoltaico, di potenza non superiore a 20 kw, posto a servizio dell’abitazione non individua un’attività commerciale abituale, quando l’energia prodotta è immessa in rete mediante il servizio di scambio sul posto.
Diversamente, la citata circolare ha qualificato commerciale, la produzione di energia derivata da impianti di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente o parzialmente alla rete, nonchè, la produzione di energia derivante da impianti di potenza superiore ai 20 kw.
Quindi, in questo ultimo caso, si configura tra i condomini una società di fatto, che esercita un’attività commerciale, e che deve aprire una partita IVA e che deve emettere fattura.
Quindi, conclude l’Agenzia delle Entrate:
1. la società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia che immette in rete;
2. il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di cui all’art. 28 del DPR n. 600 del 1973 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete.
A ciò si deve aggiungere che gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto.
Quindi, tutti coloro, condomini e privati compresi, che accedono agli ultimi incentivi dei decreti di luglio, saranno sottoposti a tutte le regole previste per le imprese commerciali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento