Ormai bisogna guidare anche con gli occhi dietro la testa perché, talvolta, questi rilevatori della velocità non sono segnalati adeguatamente o adeguatamente visibili. Addirittura c’è chi per sfuggire alle multe, anche se non è certo il motivo principale, ha intestato la propria auto ad una concessionaria straniera, meglio se tedesca, dando così vita a quel fenomeno che ha sempre più seguito, meglio conosciuto come leasing tedesco. Abbiamo approfondito, dunque, questa serie di tematiche “sociali” ma anche giudiziarie con un’esperta dell’uno e dell’altro ambito, l’avvocato Manuela Rinaldi, autrice del libro edito da Maggioli Editore “Autovelox e telelaser: opposizioni e ricorsi“. Qui di seguito la sua intervista.
Recentemente è stato appurato che i cittadini, soprattutto in Lombardia e Veneto, ricorrono al leasing tedesco. Una pratica per cui grazie al noleggio di vetture straniere si è esentati da superbollo, ipt e redditometro, non solo poiché le macchine appartengono a società straniere non rispondono alla legislatura italiana per cui non sono soggette a multe. I trasgressori sono sempre un passo avanti alla legge?
In effetti con il leasing tedesco l’autovettura (spesso vetture di lusso) sfuggono al superbollo, agli accertamenti fiscali, sequestri ed anche ai dispositivi di rilevamento della velocità (autovelox, tutor e telelaser).
„Stratagemma“ quello del noleggio delle vetture, che „sfrutta“ una lacuna della normativa europea in materia di codice della strada che permette(va) di commettere infrazioni e rimanere impuniti.
Ciò perchè per incrociare la targa straniera con l’intestatario gli organi accertatori devono richiedere le informazioni necessarie a tal fine al Paese di immatricolazione dell’autovettura in questione.
Ma le banche dati dell’estero spesso (troppo spesso) non sono accessibili; una simile anomalia del sistema pare si stia correggendo con una direttiva ad hoc del Parlamento Europeo; ma nel frattempo tale stratagemma consente di evitare le notifiche all’estero, in particolar modo in Germania ove i meccanismi procedurali non sono ancora perfetti.
Con tale „sistema“ l’ex proprietario può circolare in Italia libero dal superbollo e anche dal „terrore“ di incorrere in multe con autovelox o tutor, dal momento che l’identificazione di chi ha commesso un’infrazione all’estero in molti casi, è impossibile attraverso questi strumenti.
Se si arriva a noleggiare una macchina straniera pur di non pagare, può essere che forse i cittadini comincino a ravvisare come un sopruso l’uso , che spesso diventa abuso, dei velox e dei tutor?
Il leasing tedesco come menzionato in precedenza, nella pratica consiste in ciò, ossia vendere la propria autovettura di lusso ad una società di noleggio (tedesca, o che comunque abbia una sede in Germania).
Tale società provvede all’immatricolazione con targa tedesca e con cui viene stipulato un contratto di noleggio a lungo termine.
In Germania, inoltre, la tassazione sui veicoli è molto più bassa rispetto al nostro Paese, così come anche i costi dell’assicurazione (la vettura in tal modo non finisce neanche nella dichiarazione dei redditi e non può essere oggetto di sequestro in quanto, appunto, vettura estera).
Una simile pratica è legale, anche se, occorre evidenziarlo, è il frutto di lacune delle norme che regolano i rapporti tra gli stati europei nella materia della circolazione stradale.
Arrivare a fare ciò, ossia il leasing tedesco, è sicuramente sintomo di un disagio e di un sopruso di cui i cittadini – automobilisti si sentono „vittime“, ma ovviamente non è detto che sia „giuridicamente e moralmente corretto“.
Alla coscienza dei cittadini l’ardua decisione…..!!.
Quando la sanzione dell’autovelox è comminabile anche al conducente e di conseguenza alla decurtazione dei punti sulla patente e quando invece rimane semplice sanzione pecuniaria?
Il regime sanzionatorio (aggiornato alla riforma del CDS L. 120/2012 e DM 22.12.20120) previsto nella tematica dell’eccesso di velocità (autovelox, telelaser, dispositivi elettronici di velocità) può essere così „ricostruito“, ovvero:
– è prevista una sanzione pecuniaria ed una sanzione accessoria della decurtazione dei punti sulla patente (3) nel caso di superamento dei limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma non oltre i 40 Km/h;
– è prevista una sanzione pecuniaria nonchè le sanzioni accessorie di sospensione della patente (da 1 a 3 mesi) e la decurtazione dei punti sulla patente (6) nel caso in cui si superi il limite di velocità di oltre 40 Km/h ma non oltre i 60 Km/h (nella ipotesi di recidiva – nell’arco di un biennio – scatta la sospensione della patente di guida da 8 a 18 mesi;
– nel caso in cui, invece, venga superato il limite di velocità di oltre 60 Km/h le sanzioni sono: accessorie (decurtazione di 10 punti e sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi) e pecuniarie (fino ad oltre 3.000 Euro); se vi è la recidiva nell’arco di un biennio, scatta la revoca della patente di guida;
– nella ipotesi in cui vi sia un superamento del limite massimo di velocità di non oltre 10 Km/h vi sarà solo una sanzione pecuniaria variabile.
Vi è, inoltre, da dire che tutte le citate sanzioni vengono raddoppiate nel caso in cui le violazioni vengano commesse alla guida di mezzi particolari, quali, ad esempio, veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, autobus, veicoli destinati al trasporto di cose, o ancora per quegli automezzi per cui vengono stabiliti limiti di velocità specifici.
Quali sono gli escamotage “legali” ai quali i cittadini possono ricorrere per tentare di sovvertire il risultato dell’autovelox?
Mi preme sempre ricordare che il buon senso e sopratutto il rispetto nei confronti della legge dovrebbero essere sufficienti per porre ogni automobilista al riparo di qualsivoglia multa, nel senso che viaggiando entro i limiti di velocità previsti dalla normativa vigente in materia, non fa rischiare „multe“. E’, però, purtroppo vero che spesso gli automobilisti si ritrovano ad essere „vittime“ di questi temibili e terribili dispositivi elettronici di velocità e che, in qualche modo, devono trovare un modo per tutelarsi. Detto e precisato quanto sopra, è opportuno ribadire che la contravvenzione perde ogni efficacia nel caso in cui non specifichi alcuni importanti riferimenti (non solo numero di targa e modello auto, ovviamente sempre essenziali per l’efficacia della multa).Tali elementi, a mero titolo esemplificativo, sono: modello di apparecchio usato; tollerabilità in percentuale dello strumento; verifica della funzionalità del rilevatore; modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser); omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici): il decreto di omologazione è quello mediante cui il Ministero delle Infrastrutture certifica che uno strumento è a norma e ne stabilisce, quindi, le modalità di utilizzo. Esistono differenti tipologie di dispositivi e, quindi, il decreto deve specificarne le istruzioni per un utilizzo corretto; ad esempio per alcuni strumenti è prevista la possibilità di utilizzo automatico, mentre altri dispositivi di rilevamento della velocità richiedono necessariamente la presenza degli agenti. E’, quindi, diritto dell’automobilista richiedere il decreto di omologazione, non essendo sufficiente il certificato di funzionamento che viene rilasciato dalle ditte produttrici o distributrici degli autovelox; ancora elemento essenziale è il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore; la presenza del numero di matricola dell’apparecchiatura non è un elemento previsto come obbligatorio nel verbale.
Secondo lei tutor, autovelox, telelaser hanno una reale incidenza sul modo di guidare dei cittadini, hanno cioè quella capacità di educare alla guida o, in fin dei conti, non sono poi un deterrente così forte?
Ovviamente il Codice della Strada (come tutte le norme del nostro ordinamento giuridico) deve essere rispettato; l’autovelox è (e dovrebbe essere) uno strumento utile al fine di migliorare la sicurezza stradale, nel caso in cui venga utilizzato correttamente e legalmente. Utilizzato come „trappola“ rappresenta, senza dubbio un pericolo perchè l’automobilista in quanto guida „senza prestare la dovuta attenzione alla stessa guida“ ma cercando di „scovare“ dietro ad un angolo l’infernale dispositivo. Spesso, quindi, autovelox, tutor e telelaser hanno sì una incidenza sul modo di guidare degli automobilisti, ma non sempre tale incidenza ha una valenza positiva, non costituendo un deterrente così forte, bensì, rappresentando un „motivo di distrazione“ nella guida stessa. Istintivamente, infatti, l’automobilista è portato, nel momento in cui vede il dispositivo elettronico della velocità, a frenare (bruscamente) per evitare l’eventuale infrazione. Ciò, quindi, potrebbe non rappresentare prevenzione e sicurezza stradale.
L’incremento a dismisura del numero di apparecchiature atte a rilevare il genere di infrazioni pertinenti la velocità è dovuta ad un fatto puramente economico, di riscontro comunale e regionale, o è legato, almeno in parte, al numero di incidenti di certe arterie della circolazione?
Ribadendo sempre il fatto che ogni automobilista deve rispettare le norme del codice della strada e soprattutto i limiti di velocità imposti dalla normativa, occorre evidenziare, senz’altro che i dispositivi di velocità (autovelox, tutor, telelaser) rappresentano una „fonte economica“ (un modo per fare cassa) per i comuni (soprattutto i piccoli comuni).
Probabilmente, nelle nostre strade ci sarebbe più necessità di „etilometri“ che di altri autovelox (che forse non portano ad una diminuzione degli incidenti stradali, ma al contrario, possono, in alcuni casi, rappresentare una fonte degli stessi) .
Guidare sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti rappresenta, senza ombra di dubbio un pericolo per ogni cittadino, che ha il diritto di essere tutelato dalle nostre amministrazioni, mediante più efficaci (e numerosi) controlli.
Gli incidenti stradali per guida in stato di ebbrezza sono (purtroppo) sempre più numerosi e troppo spesso i „colpevoli“ rimangono impuniti, oppure puniti con „pene ancora troppo lievi“.
Alessandro Camillini
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