Quindi, grande cautela è quello che ci vuole in queste circostanze di modo che si possano evitare di fornire interpretazioni che un giorno potrebbero essere smentite nei tribunali del lavoro.
Nel documento proposto ieri per i rapporti a termine, viene detto che il nuovo limite di durata massima di 36 mesi include solo i contratti di somministrazione stipulati dal 18 luglio, mentre quelli stipulati in precedenza non si contano; è una lettura plausibile, e anzi auspicabile, ma la legge sul punto non dice niente, dare un’indicazione così precisa al mercato potrebbe essere un rischio. Ancora più azzardato risulta il passaggio nel quale si afferma che una volta raggiunto il limite dei 36 mesi, si potrà continuare a utilizzare la somministrazione a termine. Questa affermazione si pone in contrasto con la riforma del lavoro, che in modo molto palese persegue l’obiettivo di vietare, dopo i 36 mesi, qualsiasi rapporto a termine.
Questa decisione è stata più volte criticata, ma una volta formalizzata in una norma di legge, è difficile tornare sui propri passi con una semplice circolare, perché si rischia di mettere aziende e operatori davanti ad una duplice svolta complessa: credere in quello che dice una fonte non restrittiva oppure aspettare che la giurisprudenza prenda posizione su tali tematiche? Un problema simile pare ergersi con la regola che pone al di sotto la possibilità di assumere apprendisti alla conferma in servizio di una percentuale minima di quelli impiegati in passato. La circolare rivede in senso estensivo tale norma con la risultante che si ripresenta il bivio sopra citato. Anche per il lavoro accessorio, la circolare non si ferma a spiegare le nuove norme, ma propone interpretazioni tutte da verificare, come quella in cui si afferma che nella nozione di impresa “commerciale” rientra qualsiasi soggetto che opera sul mercato, anche se non intermedia beni o servizi.
Nel complesso, con l’atto appena emanato, il ministero compie un coraggioso – ma forse avventato–tentativo di rilettura delle norme di legge, che non fa altro che anticipare il compito che riguarda i giudici del lavoro. Invece, per uno strano paradosso, la circolare impiega rare parole, per non dire nessuna, per quelle circostanze che prevedono uno sforzo organizzativo del ministero e, per ciò, dovrebbero essere attuate immediatamente, come la conciliazione preventiva, le dimissioni, le nuove comunicazioni, e tutto quello che segue.
Qui di seguito il testo della circolare in esame.
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