L’uomo, infatti, aveva sempre adempiuto a quanto stabilito dai giudici per il mantenimento del figlio, adoperandosi affichè la somma fosse versata entro il mese di riferimento.
Tuttavia, a causa di una temporanea difficoltà economica, il pagamento degli importi corrispondenti al periodo compreso tra il novembre 2005 e il febbraio 2006, era avvenuto in maniera irregolare.
I ritardi hanno indotto la ex moglie a denunciare il presunto danno nei confronti del figlio e il processo a carico dell’uomo è proseguito pur dopo il ritiro della querela.
La Corte d’Appello di Caltanissetta, confermando l’orientamento del giudice di primo grado, osservava, in merito, che “solo labilmente l’imputato ha addotto difficoltà economiche e i ritardi nei pagamenti dell’intera somma mensile per il loro protrarsi e la loro reiterazione non possono ritenersi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà dell’uomo, il quale – proseguiva la Corte – se avesse voluto, avrebbe comunque potuto far avere tempestivamente anche importi minori in modo da non far venire meno ripetutamente e per periodi non brevi ogni mezzo di sostentamento economico al figlio minore”.
Pertanto, ad avviso del giudice dell’impugnazione “il ritardo del versamento integra comunque” il reato di “sottrazione agli obblighi di assistenza familiare”, di cui all’articolo 570 del codice penale. Per tale ragione, condannava l‘uomo in secondo grado.
I giudici della legittimità, invertendo la rotta, cancellano la condanna del padre “ritardatario“, affermando che l’interpretazione data dalla Corte d‘ Appello, secondo cui vi è piena equiparazione tra l’inadempimento dell‘obbligazione (anche “non grave“) e la commissione del reato in oggetto, non è conforme alla norma penale, poiché questa, contrariamente, “non equipara il fatto penalmente sanzionato all’inadempimento civilistico”.
Piuttosto, spiega la Cassazione, il reato contestato “non è una condotta integrata da qualsiasi forma di inadempimento”.
Difatti, la norma dell’articolo 570 c.p., “in riferimento alla fattispecie del soggetto che abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza“, persegue l’obiettivo di garantire l’assolvimento da parte dei genitori dell’obbligo di “assistere con continuità i figli fornendo loro i mezzi di sussistenza”.
Inoltre, trattandosi di un reato doloso “la condotta deve sempre essere accompagnata dal necessario elemento psicologico“.
In particolare, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto , tanto da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza.
Per tale ragione, il reato non scatta automaticamente con l’inadempimento, ma il giudice penale dovrà valutare la “gravità“ della violazione e la sua attitudine a integrare la condizione che la norma è volta ad evitare.
Nel caso del padre siciliano, i giudici di Piazza Cavour ritengono che il limitato ritardo nei pagamenti costituisca un “caso anomalo in un più ampio periodo nel quale gli ssegni sono stati pagati sostanzialmente nei tempi dovuti“.
Infine, conclude la Corte, “Regolarità dei pagamenti e breve ritardo fanno ragionevolemente ritenere che si sia in presenza di un ritardo di adempimento che ben trova giustificazione in situazioni particolari del debitore, mancando quindi gli elementi da cui desumere il dolo del reato in esame“.
La Cassazione, per tali motivi, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché, come premesso, il fatto non costituisce reato.
Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 25596/2012
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento