Ebbene, l’esecutivo del Pirellone consta di una sola donna assessore, contro quindici uomini. Vien proprio da dire: altro che “quote rosa“!
Del resto, perché si possa dire effettivamente garantito il principio della parità di generi, non è sufficiente che vi sia un solo assessore dell’altro sesso, ma l’obiettivo si raggiunge in concreto quando è rispettata, per lo meno, una giusta proporzione.
E’ per tale ragione che sono stati dichiarati illegittimi i decreti con cui il presidente della Giunta ha nominato i componenti del governo, sebbene essi non siano annullabili, in virtù della revoca intervenuta nel frattempo.
Ripercorrendo le tappe della vicenda processuale, la causa veniva promossa da un’associazione che si occupa di parità dei diritti, coadiuvata in giudizio dall’intervento di altre associazioni a tutela delle donne nel lavoro, contro la violazione del principio dell’uguaglianza sostanziale.
Il Tar Lombardia, in primo grado, respingeva il suddetto ricorso, ritenendolo infondato.
Il Collegio adito in secondo grado, rileva oggi l’improcedibilità della domanda di annullamento dei decreti, per via dell’intervenuta revoca degli stessi, a seguito delle dimissioni di un assessore che hanno indotto il Presidente della Regione Lombardia a procedere alla ricostruzione della Giunta.
Difatti, nelle more, veniva nominata assessore una seconda donna, e sostituito un sottosegretario alla presidenza da altro esponente del gentil sesso.
Ora, secondo lo Statuto della Regione Lombardia, la nomina degli assessori, in quanto organi di governo della Regione, è subordinata all’espletamento di “un’azione positiva per obiettivo legale, intesa come misura volta al perseguimento di uno specifico risultato (nel caso di “riequilibrio”) conformato ad un interesse considerato dalla legge nonché da fornti superiori…nella specie: uguaglianza, o sostanziale approssimazione ad essa, di uomini e donne nelle posizioni di Governo regionale“.
Peraltro, il vincolo delle c.d. “quote rose” è stato autorevolmente confermato dalla sentenza n. 81 del 5 aprile 2012, della Corte Costituzionale, la quale stabilisce il principio secondo cui la discrezionalità politica trova i suoi confini nei “principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale, quanto a livello legislativo“, sicché la stessa “composizione politica degli interessi” deve attenersi ai canoni di legalità predeterminati dal legislatore, “in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto“.
Pertanto, le nomine politiche che non siano avvenute nel rispetto, tra gli altri, del principio delle “quote rosa” sono illegittime, in quanto, in tal caso, gli spazi di discrezionalità riservati alla politica avrebbero superato i confini stabiliti dai principi giuridici posti dall’ordinamento.
Nel caso della Giunta lombarda, è evidente per i giudici la violazione di legge, poiché la nomina di un solo assessore di genere femminile contrasta con il vincolo di attuare “l’azione positiva” al fine di garantire il rispetto del principio di un’equilibrata presenza di donne e uomini all’interno della Giunta.
Il Consiglio di Stato conclude sottolineando come, al di là della discrezionalità di cui gode il Presidente della Regione nel realizzare il principio di “riequilibrio“, l’assetto determinato, nel caso di specie, risulta essere “in concreto sotto la soglia della ragionevolezza“.
Di conseguenza, accoglie l’appello, accertando l’illegittimità delle nomine, e ordina all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza.
Qui il testo integrale della sentenza n. 3670/2012 del Consiglio di Stato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento