L’art. 54 del
Decreto Legge del 22.6.2012, n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.6.2012, n. 147, che introduce i nuovi artt. 348 bis c.p.c., 348 ter c.p.c., 436 bis c.p.c.
La novella al c.p.c. sarà operativa dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
L’art. 348 c.p.c. riguarda i casi in cui l’appello viene dichiarato improcedibile dal giudice, anche d’ufficio. Viene adesso introdotto l’art. 348-bis, rubricato “Inammissibilità dell’appello”. Il nuovo disposto normativo attribuisce al giudice d’appello la facoltà di dichiarare inammissibile l’impugnazione qualora non abbia una ragionevole possibilità di essere accolta. Tale previsione non si applica nel caso in cui è obbligatorio l’intervento del p.m. (art. 70, comma 1 c.p.c. ), né in merito all’impugnazione dell’ordinanza pronunziata all’esito del giudizio a cognizione sommaria (art. 702-quater c.p.c.). Viene inoltre inserito l’art. 348-ter (rubricato “Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello”), in virtù del quale la pronuncia di inammissibilità assume la forma di ordinanza, che deve essere succintamente motivata, anche mediante elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi. L’ordinanza di inammissibilità può essere impugnata tramite ricorso per Cassazione, nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello.
L’art. 360 c.p.c. disciplina i provvedimenti impugnabili tramite ricorso per cassazione, nonché i motivi dello stesso. Viene modificato il motivo n. 5, di cui al comma 1 dell’art. 360 c.p.c., il quale, adesso, consisterà nell’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
L‘art. 383 c.p.c. disciplina i casi in cui la Corte di Cassazione rimette la causa ad un giudice di pari grado, diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata, in virtù del principio di alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha emesso la sentenza cassata. Viene previsto che, nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga il ricorso relativo all’ordinanza di cui al nuovo art. 348-ter, la stessa dovrà disporre il rinvio al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello.
L’art. 436 c.p.c. disciplina le modalità di costituzione dell’appellato, nonché quelle di proposizione dell’appello incidentale, nell’ambito del processo del lavoro. Viene inserito l’art. 436-bis c.p.c., rubricato “Inammissibilità dell’appello e pronuncia”, che estende l’applicazione dei nuovi artt. 348-bis e 348-ter anche all’ambito del processo del lavoro. Peraltro le nuove disposizioni troveranno applicazione anche nelle controversie in materia di locazione, comodato e affitto di cui all’art. 447-bis c.p.c.
Di seguito il testo dell’art. 54 Dl Sviluppo
Ulteriori misure per la giustizia civile
Art. 54
1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 348 sono inseriti i seguenti:
«Art. 348-bis (Inammissibilita’ all’appello). – Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilita’ o l’improcedibilita’ dell’appello, l’impugnazione e’ dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilita’ di essere accolta.
Il primo comma non si applica quando: a) l’appello e’ proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma; b) l’appello e’ proposto a norma dell’articolo 702-quater.
Art. 348-ter (Pronuncia sull’inammissibilita’ dell’appello). – All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o piu’ atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91. L’ordinanza di inammissibilita’ e’ pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. Quando e’ pronunciata l’inammissibilita’, contro il provvedimento di primo grado puo’ essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilita’. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile. Quando l’inammissibilita’ e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo’ essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.»;
b) all’articolo 360, primo comma, e’ apportata la seguente modificazione: il numero 5) e’ sostituito dal seguente: «5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti.»;
c) all’articolo 383 e’ aggiunto il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;
d) dopo l’articolo 436 e’ inserito il seguente:
«Art. 436-bis (Inammissibilita’ dell’appello e pronuncia). – All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;
e) all’articolo 447-bis, primo comma, e’ apportata la seguente modificazione: le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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