La sospensione, basata sull’articolo 17 della legge istitutiva dell’Antitrust, è stata adottata al fine di evitare che i prossimi passaggi dell’operazione possano comportare effetti difficilmente reversibili sul capitale delle società coinvolte, non solo rispetto ad un eventuale divieto, ma anche con riferimento ad una eventuale autorizzazione con misure. Ugualmente si potrebbero determinare effetti difficilmente reversibili sui mercati rilevanti, suscettibili di alterare i rapporti concorrenziali tra gli operatori interessati, il gruppo UGF, il Gruppo Premafin, nonché l’integrità e l’autonomia delle societàdei gruppi UGF e Premafin.
Secondo l’Antitrust la concentrazione tra il gruppo UGF e il gruppo Premafin è suscettibile di determinare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante su diversi mercati relativi al settore assicurativo, sia della fase produttiva, in particolare per quel che concerne il ramo della Rc Auto, che della fase distributiva in 93 province, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
Secondo l’Autorità l’operazione andrà esaminata anche alla luce dei legami (finanziari, azionari e personali) che si verranno a determinare tra Mediobanca ed il gruppo UGF/Premafin, da un lato e, dall’altro, dei legami che Mediobanca ha con Generali: occorre infatti valutare gli effetti della concentrazione anche in termini di rischio di disincentivo a competere da parte del gruppo Generali rispetto all’entità post concentrazione. Per questo l’Antitrust ha deciso di includere nel procedimento sia Mediobanca che Generali.
L’istruttoria dovrà concludersi entro 45 giorni, fatto salvo il termine previsto per il rilascio del parere dell’ISVAP.
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