Il D.L. n. 225 del 2010 (convertito in legge n. 10 del 2011) aveva, infatti, differito di un anno l’entrata in vigore dell’art. 5 del D.Lgs. 28/10 nella parte in cui prevedeva il tentativo obbligatorio anche per le controversie in materia di sinistri stradali e condominio.
Tentare la mediazione, lo ricordiamo, è una condizione di procedibilità dell’azione civile nelle controversie in materia di condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La norma, se per alcune fattispecie è finalizzata al tentativo di recuperare un rapporto tra controparti appartenenti ad un medesimo contesto sociale (condominio, eredità, patti di famiglia, ecc.), per altre ha il dichiarato intento di diminuire il carico di cause pendenti nei nostri tribunali (sinistri stradali, responsabilità medica, ecc.).
Un anno fa organizzavo a Milano un convegno per Avvocati dal titolo “La nuova mediazione obbligatoria” allo scopo di analizzare i risvolti giuridici ed operativi del nuovo istituto e già dal primo minuto del corso si accese un dibattito vivacissimo.
Sessanta Avvocati inferociti, domati seppur a fatica da una validissima relatrice, tenevano a battesimo la mediazione civile e commerciale nel nostro Ordinamento.
Il timore per una legge scritta male, per un nuovo possibile ostacolo al ricorso al giudice e per la figura non bene delineata del mediatore, allarmava la classe forense inducendo a diffidare della novella.
In molti scommettevano in una rapida abrogazione o profonda rivoluzione del D.Lgs. 28/2010 a tal punto da differire il più possibile l’iscrizione a ruolo delle cause nelle materie soggette alla mediazione obbligatoria.
E’ passato un anno ed il clima è mutato solo in parte. Molti Avvocati hanno frequentato il corso di 50 ore per mediatori, altri hanno persino costituito organismi di mediazione, ma permane una parte dell’avvocatura fortemente ostile nei confronti del nuovo istituto.
Deve anche segnalarsi, però, un ridimensionamento delle attese di chi sperava nella mediazione per crearsi una nuova e remunerativa professione. Infatti, il primo anno di vigenza della norma evidenzia un costante, ma inesorabilmente lento, incremento delle mediazioni.
Da oggi la mediazione obbligatoria allarga notevolmente i propri argini e mette alla prova i tanti organismi sorti nell’ultimo anno nell’attesa che nei prossimi mesi la Corte Costituzionale si pronunci definitivamente sulla legittimità della norma.
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